Fisco e contabilità

Riscossione, un altro stop fino al 31 maggio per le verifiche fiscali sui fornitori della Pa

Sono inoltre sospesi tutti i versamenti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi esecutivi

di Anna Guiducci

Scatta l'ennesima proroga della sospensione dell'obbligo di verifica fiscale sui pagamenti della pubblica amministrazione. Con il comunicato n. 88 del 30 aprile 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'articolo 4 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni). La verifica fiscale dei pagamenti era stata introdotta dall'articolo 2, comma 9, del Dl 262/2006, con il quale si disponeva l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori ai diecimila euro. Dal 1° marzo 2018 la soglia, al di sopra della quale scattano gli obblighi di verifica telematica, era scesa a cinquemila euro. In caso di inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro, l'amministrazione erogante doveva sospendere il pagamento dell'importo comunicato, ferma restando la possibilità di erogare le somme eccedenti l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora dovuti. La sospensione degli obblighi di verifica fiscale, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'articolo 68 del Decreto Cura Italia, riguarda le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare (articolo 48-bis del Dpr 602/1973) prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemilaeuro.

Sono inoltre sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

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