Riscossione entrate, consegnatari, pagamenti e interessi di mora: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Riscossione entrate
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non esonera l’ente dall’obbligo di attuare tutte le iniziative necessarie al recupero dei crediti mantenuti a residuo. Anche nel caso di residui “sterilizzati” tramite Fcde, permane, in capo all’ente, l’onere di attivarsi in vista della realizzazione dei crediti, adottando, ove del caso, procedure coattive di recupero. Si evidenzia il dovere delle pubbliche amministrazioni di combattere l’evasione fiscale e di procedere al recupero ed all’incasso coattivo delle imposte evase che risponde a un’esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell’ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri “inderogabili” di “solidarietà politica, economica e sociale” (articolo 2 della Costituzione) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (articolo 53 della Costituzione). Si ribadisce inoltre che il prelievo fiscale è ontologicamente ed insopprimibilmente finalizzato a garantire, quale indispensabile strumento di approvvigionamento delle risorse necessarie al finanziamento dell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Sezione regionale di controllo delle Marche - Deliberazione n. 73/2025
Consegnatari
I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione. In questo contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza, dunque, con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 129/2025
Termini di pagamento
La violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto attuare misure in grado di garantirne il rispetto, dall’altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora. E’ stato ricordato che «il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall’articolo 4, Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente». D’altra parte, rileva che «[l]’inosservanza dei termini stabiliti per il pagamento dei debiti commerciali rappresenta una criticità tanto più significativa se si considera che il loro rispetto è inserito tra le riforme abilitanti del Pnrr (riforma 1.11) e, pertanto, rappresenta un obiettivo il cui raggiungimento è necessario al fine di garantire l’attuazione del Piano nel suo complesso».Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 91/2025
Riconoscimento debito fuori bilancio per interessi di mora
La possibilità di riconoscimento degli interessi moratori come debito fuori bilancio appare in contrasto con la previsione dell’articolo 194, comma 1, lettera e) del Tuel, che subordina il riconoscimento agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, che a ogni evidenza non sono riscontrabili a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento. Non potendosi negare la sussistenza di un interesse sostanziale dell’ente al pagamento degli interessi moratori al fine di evitare contenziosi con probabili effetti sfavorevoli ovvero (come prospettato nel quesito) l’imputazione del pagamento (articolo 1194 del codice civile), ne deriva che l’ente dovrà valutate l’opportunità di procedere a una transazione, previa verifica della sussistenza delle reciproche concessioni quale potrebbe configurarsi nel caso della disponibilità del creditore a concedere dilazioni/parziale rinuncia al credito vantato e, quindi, procedere secondo l’ordinaria procedura di spesa.
Sezione regionale di controllo della Calabria - Parere n. 76/2025
I controlli sul monitoraggio del debito locale da parte dell’organo di revisione
di Tommaso Pazzaglini (*) - Rubrica a cura di Ancrel
Orientamenti applicativi del bonus rifuti secondo Arera
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel