Fisco e contabilità

Riscossione, la proroga divide cartelle e ingiunzioni

Differimento al 31 dicembre della sospensione dei termini relativi ai versamenti

di Pasquale Mirto

Nel decreto legge 129/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore da oggi è prevista la proroga al 31 dicembre della sospensione dei termini relativi ai versamenti di quanto dovuto sulla base delle cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione.

La sospensione è prevista dall'articolo 68 del Dl 18/2020 che al comma 1 disciplina i carichi affidati all'Agente della riscossione. Il successivo comma 2 prevede letteralmente che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ingiunzioni di pagamento, oltre che agli accertamenti esecutivi, ma solo quelli arrivati nella fase della riscossione coattiva. Quindi, la sospensione fino al 31 dicembre vale anche per le ingiunzioni degli enti territoriali.

L'articolo 68, primo comma, prevede l'applicazione dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015, il quale quindi è applicabile anche alle ingiunzioni comunali.

La norma disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali. In particolare prevede, per quel che qui interessa, una proroga dei termini di prescrizione e decadenza pari al periodo di sospensione, una proroga di due anni per gli atti in decadenza nell'anno in cui è disposta la sospensione e il divieto per l'Agente della riscossione di non procedere alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

Sulla base di questa disposizione, tutte le cartelle/ingiunzioni notificabili nel 2020 godono di una proroga di 299 giorni (8 marzo -31 dicembre), mentre le cartelle/ingiunzioni da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre, godono di una proroga di due anni.

Il nuovo decreto legge, oltre a disporre la proroga al 31 dicembre prevede l'introduzione del nuovo comma 4-bis nell'articolo 68 del Dl 18/2020. Il nuovo comma disciplina i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, «affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione», e la lettera b) prevede la proroga di dodici mesi per «i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento».

L'effetto che si ottiene con questa disposizione è quello di concedere poco più di due mesi all'Agente della riscossione. Infatti, senza questa disposizione i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 sarebbe stati comunque prorogati di 299 giorni. Pare evidente, infatti, che disponendo l'articolo 12 del Dlgs 159/2015 la sospensione anche dei termini per la notifica delle cartelle (e delle ingiunzioni), la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza deve necessariamente operare anche con riferimento ai carichi ancora da iscrivere a ruolo o da ingiungere.

Va però osservato che il nuovo comma 4-bis fa espresso riferimento alle cartelle di pagamento, e non anche alle ingiunzioni di pagamento, per le quali quindi si applica la proroga di 299 giorni e non di dodici mesi.

Diversamente ragionando, e ritenendo la proroga dei termini prevista dall'articolo 12 non applicabile anche alle ingiunzioni da emettere, si avrebbe l'inaccettabile conseguenza che il Comune non possa notificare ingiunzioni entro il 31 dicembre 2020, ma allo stesso tempo andrebbero persi gli atti di accertamento divenuti definitivi nel 2017, per i quali il titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2020.

Senza considerare, che chi non utilizza le ingiunzioni di pagamento dovrebbe comunque affidare i carichi all'Agente della riscossione entro il prossimo 31 dicembre, il che pare proprio assurdo.

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