Riserve, l'appaltatore può iscriverle anche senza precisare subito l'entità del danno
Lo ha precisato la Corte di cassazione, segnalando che il valore della richiesta può essere precisato nelle successive iscrizioni contabili
La Corte di cassazione ha stabilito che quando l'appaltatore non sia in grado di apprezzare il danno economico la riserva potrà essere iscritta anche senza quantificazione, da precisare nelle successive iscrizioni contabili, che vanno qualificate quali integrazioni dell'originario e iniziale contenuto.
È quanto emerge dall'ordinanza n. 5144/2020 del 26 febbraio che ha fornito una interessante interpretazione in materia di iscrizione delle riserve contabili nel corso di un appalto pubblico.
Nel caso specifico la questione riguardava Lorental, che richiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima sospensione dei lavori disposta dal Comune di Marsala e la ritardata esecuzione dell'opera in appalto, il mercato ittico all'ingrosso del Comune.
La Corte di merito, in accoglimento dell'appello del Comune di Marsala e in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto la decadenza dell'impresa dal diritto di apporre la riserva in quanto non iscritta nel verbale di sospensione dei lavori, ritenendo la riserva generica e riferita a tutt'altro.
La Cassazione ha invece ritenuto che i contenuti della riserva, apposta dall'appaltatore nel verbale di sospensione dei lavori erano tali da sostenere la deduzione di immediata illegittimità della sospensione. La Corte ha infatti ribadito il principio per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrizione a verbale la riserva, poiché quest'onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Neppure l'appaltatore è esonerato dalla conseguente distinzione tra le ipotesi di sospensione illegittima "ab initio", per cui si deve iscrivere riserva nel verbale di sospensione e quelle di sospensione che non presentino immediata rilevanza onerosa o che, originariamente legittime, diventi solo illegittime solo in un momento successivo, in cui la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato o in un atto apposito (Cass. 27.10.2016 n. 21734; in precedenza, tra le altre: Cass. 10.08.2007 n. 17630).
Secondo la Corte infatti «l'appaltatore ivi denuncia, infatti, la impossibilità di operare sull'intero complesso delle opere» a causa del ritardo nella redazione ed approvazione della perizia di variante, la cui mancanza era proprio la causa della disposta sospensione», assistendosi «nella successione di riserve sul punto iscritte, che nei contenuti sono tra loro destinate ad integrarsi, ad una progressiva denuncia di illegittimità già chiaramente esposta, a manifestazione della correlata volontà, nella prima». Per cui la Corte di Appello è incorsa in erronea interpretazione delle norme di governo dell'istituto della riserva e della stessa interpretazione della volontà dell'impresa che dei quello strumento si sia avvalsa.
Sulla base di tali assunti la Corte ha dunque concluso che «in materia di appalto pubblico, nella successione di riserve iscritte in contabilità, una volta che nella prima si sia denunciata per illegittimità la sospensione dei lavori, deducendosi il ritardo nell'adozione della perizia di variante che ne costituisce il presupposto, tanto vale a sostenere in termini di mera precisazione sull' "an" le appostazioni successive e, quindi, quelle sulla sua quantificazione».
La decisione della Corte di Cassazione si rivela interessante, in quanto confermando il principio di diritto per cui la riserva in caso di sospensione dei lavori, che si riveli ab origine illegittima, deve essere immediatamente apposta, salva la facoltà di precisarlo nelle successive iscrizioni nel caso non sia quantificabile il danno subito, ha però chiarito che in tal caso deve attribuirsi rilevanza alla «successione di riserve sul punto iscritte, che nei contenuti sono tra loro destinate ad integrarsi» dall'esame combinato delle quali deve essere, quindi, desunta la volontà dell'appaltatore.
(*) Massimo Frontoni Avvocati