Fisco e contabilità

Ristrutturazione del debito, al via l'unità di coordinamento

Ad avviare l'operazione è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla costituzione dell'organo

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Al via l'operazione di risparmio degli interessi sui mutui già contratti da Comuni, Province e Città metropolitane, grazie all'accollo da parte dello Stato. Ad avviare l'operazione è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla costituzione dell'Unità di coordinamento per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali. I Comuni, le Province e le Città metropolitane che, alla data del 30 giugno 2019, hanno in carico mutui contratti con banche o intermediari finanziari con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50mila euro, potranno presentare al Mef un'istanza per la ristrutturazione del debito. Con l'accollo da parte dello Stato, gli enti locali pagheranno le rate di ammortamento a quest'ultimo che potrà rinegoziare i mutui.

Verranno estinti i vecchi mutui con apertura di nuove posizioni, con oneri finanziari complessivi minori, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. Gli enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, invece, potranno ristrutturare anche debiti di importo inferiore a 50 mila euro. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti saranno inoltre esonerati dall'obbligo di verifica della riduzione del valore finanziario delle passività totali di cui al secondo comma dell'articolo 41 della legge 448/2001.

La gestione da parte del Mef delle attività di ristrutturazione sarà realizzata attraverso una società in house con la quale gli enti dovranno sottoscrivere un contratto per l'accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati. A seguito della presentazione dell'istanza, la società avvierà l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunicherà all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente. La società sarà autorizzata a ristrutturare il mutuo solo dopo l'accettazione da parte dell'ente delle condizioni ed il rilascio della delegazione di pagamento prevista dall' articolo 206 del Tuel. La quota interessi del debito contratto con lo Stato concorrerà al calcolo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 Tuel.

All'Unità di coordinamento, cui compete l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 39 del Dl 162/2019, è demandata la formulazione degli indirizzi circa le ipotesi di ristrutturazione e/o rinegoziazione da proporre agli enti e l'individuazione dei tempi e modalità di verifica delle soluzioni amministrative e delle forme di rappresentazione contabile, sentita la Commissione Arconet, delle operazioni di ristrutturazione del debito da proporre agli enti locali. Per il buon esito delle operazioni, l'Unità monitorerà e coordinerà le operazioni della società e le soluzioni amministrative volte a uniformare le interlocuzioni con gli enti locali per agevolare l'accesso alle operazioni. Ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, la società in house sarà tenuta a garantire all' Unità il supporto ed ogni informazione in suo possesso ritenuti necessari per il buon esito delle operazioni.

Entro il 30 luglio di ogni anno la società dovrà altresì presentare all'Unità un resoconto delle attività svolte, a partire dal 2021. Questo inciso fa ben sperare sullo sblocco del progetto messo a punto con il milleproroghe dello scorso anno e poi bloccato per un anno a causa della pandemia.

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