Risultato di amministrazione, attenzione alla corretta quantificazione dei fondi
Sono numerosi i Comuni che, in questi giorni, nonostante le difficoltà derivanti dalla gestione dell'emergenza e dal lavoro in smart working, sono alle prese con la chiusura del rendiconto e con le attività connesse alla scomposizione del risultato di amministrazione. L'attività quest'anno è particolarmente impegnativa perché i responsabili finanziari si devono confrontare per la prima volta con i nuovi prospetti allegati a.1), a.2) e a.3) che dettano le regole per la puntuale quantificazione delle risorse da allocare, rispettivamente, nelle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo. È evidente come la corretta determinazione delle poste sia di fondamentale importanza per rendere veritiero il risultato di amministrazione e per garantire l'effettività delle risorse che potranno essere utilizzate dagli enti sul bilancio 2020 attraverso l'applicazione dell'avanzo. In questo contesto, una sottovalutazione dei vincoli e degli accantonamenti non è sicuramente auspicabile, in quanto verrebbe meno il requisito dell'attendibilità e della certezza del risultato che, secondo la Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018) rappresenta la condizione essenziale per la loro spendibilità. D'altro canto, però, una sopravalutazione di queste poste (in particolar modo quelle vincolate e destinate) risulta allo stesso modo non auspicabile, in quanto, oltre a non fornire la reale rappresentazione contabile, rischia di privare le amministrazioni di risorse libere che potrebbero servire in sede di salvaguardia degli equilibri per far fronte alle spese connesse all'emergenza o alle minori entrate che il bilancio dovrà affrontare. Un eccesso di prudenza quindi risulta censurabile, così come potrebbe esserlo una scarsa rappresentazione dei rischi.
Cerchiamo quindi di analizzare i casi più frequenti che conducono a una errata (e spesso eccessiva) quantificazione delle somme accantonate, vincolate e destinate.
Economie su spese in conto capitale finanziate da avanzo libero o risorse correnti
Può accadere che l'ente abbia provveduto al finanziamento di investimenti mediante l'applicazione di avanzo libero derivante dall'esercizio 2018 ovvero con risorse di parte corrente (cosiddetto avanzo economico) e che le spese non siano state impegnate alla fine dell'esercizio. Le risorse dovranno confluire nuovamente in avanzo libero, in quanto la loro finalizzazione al conto capitale non muta la natura dell'entrata, qualora la spesa non venga sostenuta.
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente o altri vincoli
Sappiamo come il principio contabile consenta di apporre su base volontaria vincoli ad entrate che per loro natura non lo sono, al verificarsi di determinate condizioni (che si tratti di entrate già accertate e riscosse e che l'ente non si trovi ad aver rinviato la copertura di debito fuori bilancio o disavanzo di amministrazione). Spesso questi vincoli derivano da scelte compiute in passato delle quali si è persa memoria e vengono riproposti di anno in anno senza una ragione specifica o una reale esigenza dell'amministrazione. È opportuno effettuare una ricognizione di tali risorse per capire se vi sono fondati motivi che giustificano la permanenza di questli vincoli (ad esempio, la necessità di cofinanziare una spesa per la quale è stato ricevuto un contributo) e, in assenza, di ridurre tale vincolo liberando le risorse sottostanti.
Vincoli da mutui
Le risorse vincolate da debito devono corrispondere all'importo delle somme contrattualmente concesse a titolo di prestito e non impegnate ovvero già impegnate per le quali si sono registrate delle economie. In caso di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, tale vincolo deve corrispondere all'importo non erogato dei finanziamenti, al netto delle somme impegnate o confluite nel Fondo pluriennale vincolato. L'eventuale residuo finale del 5%, che viene erogato a saldo, avrà invece una generica destinazione a investimenti.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Sebbene la posta sia spesso sottostimata, può accadere il caso in cui essa, al contrario, venga quantificata in misura superiore al dovuto. Ciò si verifica, ad esempio, quando il Fondo crediti dubbia esigibilità supera il volume dei residui attivi di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio al 31 dicembre dell'esercizio. Il superamento del metodo semplificato a favore del metodo ordinario dovrebbe scoraggiare tali situazioni, che tuttavia potrebbero ancora riscontrarsi nel caso in cui l'ente decida di accantonare a Fondo crediti dubbia esigibilità una percentuale superiore alla media, arrivando fino al 100% del residuo attivo, ma avendo già riscosso a fine anno delle somme giacenti sui conti correnti postali, in attesa di essere prelevate. Appare evidente come tale accantonamento risulti eccessivo e crei anche problemi in contabilità economica, laddove il credito che dovrebbe essere ridotto di un importo pari alle riscossioni risultati sui conti postali risulterebbe svalutato in misura più alta rispetto al suo valore nominale.
Vincoli su debiti futuri
É il caso degli accantonamenti per futuri rinnovi contrattuali o per indennità di fine mandato del sindaco/presidente. In questo caso andrà verificata l'effettiva congruità dei fondi, secondo le disposizioni di legge e l'eventuale avvenuta erogazione nel corso dell'anno, che sarà riportata nei nuovi prospetti.
Altre poste
In generale, tutti gli accantonamenti per i quali non vi sia un rischio probabile o possibile ben individuato e tutti i vincoli non supportati da evidenze contabili dovrebbero essere ridotti a favore delle risorse vincolate, destinate o libere, a seconda dell'entrata che li aveva finanziati.
In conclusione, queste situazioni richiedono un'attenta valutazione da parte del responsabile finanziario che, se da un lato deve garantire adeguati accantonamenti e deve rispettare i vincoli a cui le entrate sono preordinate, dall'altro ha il dovere di non sottrarre risorse libere che nei prossimi mesi potrebbero essere decisive per mantenere gli equilibri. Anche perché, in sede di salvaguardia, non è possibile modificare la composizione del risultato di amministrazione, fatta eccezione per lo svincolo del fondo crediti di dubbia esigibilità sulle riscossioni in conto residui. Altrettanto evidente appare la necessità di non prosciugare tali risorse subito dopo l'approvazione del rendiconto, ad esempio per finanziare investimenti, alla luce dell'esigenza di bilanciare le risorse di entrata con le spese che si stanno affrontando per l'emergenza. Perlomeno fino a quando non si conoscerà l'entità della contrazione dei gettiti di entrata (in particolare dei tributi) e l'ammontare delle assegnazioni di fondi straordinari che ci si augura possano arrivare presto dallo Stato.