I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Rottamazione e definizione agevolata per tutti gli enti territoriali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La definizione agevolata dei carichi pendenti si estende a tutti gli enti in gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate e a quelli che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997. L'articolo 17-bis del Dl 34/2023, introdotto dalla legge di conversione 56/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio scorso (entrata in vigore il giorno successivo), consente agli enti territoriali anzidetti di dare applicazione ad alcuni istituti di "tregua fiscale", introdotti dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) in origine solo per gli enti che gestiscono la riscossione coattiva tramite Agenzia delle entrate riscossione.

In particolare, la disposizione sopra citata permette di applicare gli istituti di cui ai commi 227 (cancellazione parziale dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000 euro, iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015), 229-bis (opzione per la cancellazione totale dei debiti sopra citati) e 231 (definizione agevolata dei debiti risultanti in singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000- 30 giugno 2022) della legge di bilancio 2023.

L'eventuale scelta deve essere effettuata con "le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti", ossia, nel caso dei comuni, con delibera consiliare di natura regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, entro il 29 luglio 2023. Scadenza, come si comprende, che nasce già di per sé piuttosto infelice, cadendo in periodo feriale. Il provvedimento anzidetto, in deroga alle regole ordinarie che di norma subordinano l'efficacia delle delibere regolamentari tributarie alla loro pubblicazione nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 28 ottobre (20 dicembre per l'addizionale comunale Irpef), acquista efficacia invece dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale. La trasmissione al Mef, comunque da effettuarsi entro il termine del 31 luglio 2023 (termine evidentemente da rivedere considerando la scadenza di legge per l'adozione dei provvedimenti), ha valenza solo statistica. Il provvedimento va comunicato anche al soggetto affidatario ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 (la norma stabilisce entro il termine del 30 giugno 2023, ovviamente da coordinare con la scadenza di fine luglio).

Nel caso dell'adozione della definizione agevolata, la prima cosa da chiarire riguarda quali siano i debiti dei contribuenti / utenti definibili. In primo luogo, sono inclusi sia quelli tributari che quelli di natura non tributaria. Per individuare i crediti potenzialmente interessati, si ritiene che debba mantenersi lo stesso criterio utilizzato dalla norma nazionale. Il comma 231 consente la definizione agevolata dei debiti inclusi in carichi consegnati agli agenti della riscossione nel periodo 2000- 30 giugno 2022. Quindi la norma si riferisce a debiti che sono inclusi in un atto esecutivo, quale è il ruolo (secondo l'articolo 12, l'articolo 49 del Dpr 602/1973 e l'articolo 52 del Dlgs 446/1997 lo stesso è esecutivo con la sua sottoscrizione da parte del funzionario responsabile competente), consegnato nel periodo anzidetto al soggetto incaricato della riscossione coattiva, ossia l'agente della riscossione (ora Ader). Nel caso di enti in riscossione diretta o affidata a concessionari iscritti all'albo, si deve trattare quindi di crediti degli enti inseriti in titoli divenuti esecutivi nel medesimo periodo temporale. Il requisito dell'avvenuta consegna al soggetto incaricato della riscossione appare invece più complesso da seguire. Questo per due motivi. Primo, perché per gli enti in riscossione diretta non c'è una fase di consegna (a meno che non si voglia far riferimento alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla esecutività dell'accertamento, previsto, dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, come momento a partire dal quale è possibile affidare il carico al soggetto incaricato della riscossione coattiva). In secondo luogo, anche nel caso di affidamento ad un concessionario privato, spesso la fase di consegna non è facilmente individuabile o precisamente formalizzata (a differenza di quanto avviene per la consegna dei ruoli, allorquando l'articolo 4 del Dm 321/1999 definisce puntualmente tale momento). Pertanto, si ritiene che occorra considerare i crediti inclusi nelle ingiunzioni emesse, intendendo quelle firmate e protocollate nel periodo 2000-30 giugno 2022. Va rammentato che l'ingiunzione diventa esecutiva con la sottoscrizione del funzionario responsabile. Nell'ipotesi degli accertamenti adottati ai sensi della legge 160/2019 si tratta invece di quelli divenuti esecutivi nel medesimo periodo (o meglio tra il 2020 ed il 30 giugno 2022), ossia per i quali sono trascorsi i termini per la proposizione del ricorso avanti al giudice tributario (entrate tributarie) o 60 giorni dalla notifica (per le entrate non tributarie).

La norma si riferisce solo al caso di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997; quindi non considererebbe gli altri soggetti legittimati per legge a ricevere l‘affidamento della riscossione coattiva delle entrate locali, quali le società in house e il gestore del servizio rifiuti, per la Tari, con contratto in essere alla data del 31/12/2013. Soggetti che, tuttavia, come accaduto per le passate definizioni agevolate delle ingiunzioni, si ritiene di dover includere, anche considerando che il comma 7 dell'articolo 17-bis fa riferimento, seppure in relazione all'invio del provvedimento, al soggetto affidatario ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 (norma che include anche le società in house).

La disposizione del Dl 34/2022 specifica quali sono le facoltà di modifica della disciplina statale attuabili con il regolamento. In particolare, gli enti possono stabilire il numero e la scadenza delle rate, le modalità di manifestazione da parte del debitore della volontà di avvalersi della definizione agevolata e i relativi termini. Come per la disciplina nazionale la definizione non è ammessa per alcune tipologie di crediti (comma 246), seppure si tratta di fattispecie di scarso rilievo per gli enti, ed è perfezionata solo con il puntuale versamento di tutte le somme dovute, senza poter beneficiare tuttavia della franchigia di 5 giorni di ritardo. La presentazione dell'istanza del contribuente produce gli stessi effetti di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e di "blocco" delle procedure esecutive e cautelati previste dalla norma nazionale (comma 240). Nel regolamento gli enti dovranno definire le modalità con cui i debitori possono avere conoscenza dei debiti potenzialmente definibili.

(*) Vice presidente Anutel

-----------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

INZIATIVE IN PRESENZA

- Sede Nazionale ANUTEL, 9/06/2023: Finanza locale 2023: il punto (9,00-13,30)

- Sesto al Reghena (Pn), 12/6/2023: Le principali innovazioni introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 36/2023 nella gestione della procedura di gara (9,00-16,30)

- Chiavari (Ge), 14/6/2023: Le novità normative in materia di finanza locale, in vista della verifica degli equilibri e dell'assestamento del bilancio 2023/2025 (9,00-16,30)

- Marostica (Vi), 22/6/2023: Pnrr – sfide e opportunità (9,00-16,30)

- Abano Terme (Pd), 26/06/2023: Le principali innovazioni introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 nella gestione della procedura di gara (9,00-16,30)

- Ivrea (To), 29/06/2023: I fabbricati nell'imu: definizioni, base imponibile, agevolazioni (9,00-16,30)

SUMMER SCHOOL ANUTEL
In presenza presso la Sede nazionale ANUTEL di Montepaone (Cz)
- MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETÁ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI dal 26 al 29 giugno 2023

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED OPERATORI DEL SERVIZIO FINANZIARIO dal 3 al 7 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 10 al 14 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 24 al 28 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 31 luglio al 4 agosto 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 7 al 11 agosto 2023

- LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E LE TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI dal 14 al 16 settembre 2023

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 8/06/2023: Imu/nuova Imu e fallimento (10,00-12,00)

- 12/06-19/06/2023: Le esenzioni nell'Imu (15,00-17,00)

- 14-15/06/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione

- 20/06/2023: Imu ed aree edificabili approfondimenti su edificabilità e vincoli (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 7/06/2023: Le ritenute fiscali sulle varie forme di incarichi a terzi e sui contributi alle imprese (9,00-11,00)

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

- 19/06/2023: La gestione dei flussi finanziari del Pnrr (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

-1-15-22/06/2023: La gestione degli appalti sotto soglia di servizi e forniture alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (15,30-17,30)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2023: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
- IL CORSO si terrà a LUGLIO 2023 (30/1 – 3-5-7-10-12-14-17-19-21/7) dalle ore 13 alle ore 16). http://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadLug2023.pdf