Rottamazione, lo stralcio cambia i rendiconti dal 2023 e la definizione agevolata dal 2028
Tempi lunghi per gli effetti sui bilanci delle misure introdotte dalla legge di bilancio 2023
Tempi lunghi per gli effetti sui rendiconti dello stralcio delle cartelle e della definizione agevolata introdotti dalla legge di bilancio 2023. Le conseguenze dello stralcio delle cartelle fino a mille euro saranno, infatti, rilevati, mediante riaccertamento straordinario, in sede di rendiconto per l'esercizio 2023. Decorreranno, invece, solo dal rendiconto 2028, le conseguenze della definizione agevolata dei carichi.
É quanto si evince dalla lettura del comma 222 della Legge di Bilancio 2023, dove, per lo stralcio delle cartelle fino a mille euro, è indicato il termine del 30 giugno 2023 per l'invio agli enti, da parte del concessionario per la riscossione, dell'elenco delle quote annullate. Analoga comunicazione è prevista, dal comma 250, per la definizione agevolata, da trasmettere agli enti entro il 31/12/2028, considerando la possibile rateizzazione del pagamento delle somme ancora dovute.
L'eventuale disavanzo, conseguente alle operazioni di stralcio di tali crediti, potrà essere ripianato in un numero massimo di cinque annualità a quote costanti (articolo 1, comma 252, della legge 197/ 2022).
Tale importo non potrà essere superiore alla sommatoria dei residui attivi, cancellati per effetto dell'operazione di stralcio, al netto del minor accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
Nel rendiconto 2023 entreranno, pertanto, solo gli effetti dello stralcio delle cartelle fino a 1000 euro, nel caso in cui gli enti non abbiano deliberato il blocco, ovvero nel caso in cui gli enti decidano di aderire allo stralcio integrale (come previsto dalla legge di conversione del Dl Milleproroghe).
Contestualmente al riaccertamento ordinario, con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione, si dovrà adottare apposito provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2023; l'atto dovrà essere poi trasmesso tempestivamente al Consiglio. Le procedure sono fissate dal Dm Mef 14 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021), il quale prevede:
a) la cancellazione dal conto del bilancio dei residui attivi individuati nell'elenco delle quote annullate trasmesso dall'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023;
b) la riduzione del Fcde accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, di un importo corrispondente a quello riguardante i residui attivi cancellati;
c) la determinazione del maggior disavanzo, pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati e la riduzione del Fcde;
d) la cancellazione dei crediti dallo stato patrimoniale.
In sede di approvazione del rendiconto 2023 potrà essere esercitata la facoltà del ripiano in cinque anni, a decorrere dall'esercizio 2024.
Analoga operazione dovrà essere effettuata per lo stralcio e l'eventuale disavanzo conseguente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che sono annullati limitatamente agli interessi, sanzioni, interessi di mora e alle somme maturate a titolo di aggio. In questo caso è prevista la possibilità di rateizzazione delle somme ancora dovute, con scadenza ultima rata a novembre 2027.
Ai fini del rendiconto 2028, pertanto, contestualmente al riaccertamento ordinario, con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione, si provvederà al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2028 (secondo le modalità di cui al Dm Mef 14 luglio 2021). Potrà infine essere esercitata la facoltà del ripiano in cinque anni, a decorrere dall'esercizio 2029.