I temi di NT+L'ufficio del personale

Rsu, incentivi per funzioni tecniche, trasferimenti con «104» e riapertura dei termini nei concorsi

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Chi può far parte della Rsu aziendale
«Il regolamento per la disciplina delle elezioni dell'organismo di rappresentanza dei lavoratori, previsto dall'accordo quadro del 7 agosto 1998, nulla prevede in merito alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per effetto della sua cancellazione dal sindacato nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione sindacale. Analoga considerazione vale per i candidati non eletti che rimangano, quindi, possibili subentranti nel caso di dimissioni o di decadenza dell'eletto della stessa lista. Peraltro, come chiarito anche nella circolare Aran n. 1 del 2018 (parte B § 6) non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato. Conseguentemente, poiché la Rsu è organismo collegiale unitario, nessuna implicazione può derivare da eventuali mutamenti legati all'appartenenza a singole sigle sindacali dei suoi componenti (o dei possibili subentranti) i quali rappresentano i lavoratori - senza vincolo di mandato - indipendentemente, come detto, dall'iscrizione a una organizzazione sindacale e a prescindere dalla lista nella quale sono stati eletti». È quanto affermato dall'Aran nell'orientamento applicativo CQRS169.

Parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche
Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli Atti Normativi, ha reso il parere n. 1357/2021, sulla schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante «Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», dove sono formulate alcune osservazioni che possono essere di interesse anche ai fini della predisposizione degli analoghi regolamenti da parte degli enti locali.

Trasferimento/scelta della sede di lavoro per assistere un famigliare disabile
L'Aran ha effettuato la seguente sintesi relativamente alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 22885/2021, relativa alla situazione del trasferimento del dipendente per assistere un famigliare disabile. «Un dipendente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di appello per aver subordinato a un potere discrezionale dell'amministrazione datrice, il diritto dello stesso di poter scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ai sensi dell'articolo 33, comma 5, legge 104/1992». La Cassazione però ha respinto il ricorso, affermando che, il diritto di scelta del dipendente della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona invalida che necessita di assistenza non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato, la scelta è sempre rimessa alla pubblica amministrazione "ove possibile". Trattandosi, infatti, di un rapporto di lavoro nel settore pubblico, le scelte della Pa datrice assumono un rilievo particolare poiché un cambiamento organizzativo potrebbe incidere negativamente sul funzionamento del servizio pubblico reso alla collettività. L'inciso "ove possibile" che il legislatore ha volutamente utilizzato comporta un bilanciamento dei due interessi – costituzionalmente rilevanti – in conflitto: l'interesse del dipendente a ottenere il trasferimento più comodo ai fini dell'assistenza al parente e l'interesse economico-organizzativo dell'amministrazione datrice, che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto ‘disponibile' tramite un provvedimento di copertura del posto "vacante".

Le regole per la riapertura dei termini per la partecipazione al concorso
Il Tar Lazio-Roma, sezione I-bis, nell'ordinanza cautelare n. 4952/2021 ha preso in esame il recente concorso Ripam per funzionari amministrativi, per il quale il Ministero ha riaperto il termine di presentazione delle domande sino al 30 agosto 2021 (prima scadenza 25 agosto 2020), ampliando il numero dei posti (da n. 2.133 a n. 2.736) e modificando le prove di selezione (in conformità a quanto previsto dal Dl 80/2021, convertito in legge 113/2021). Nell'avviso di modifica era prescritto che i requisiti di partecipazione, tra i quali il possesso del titolo di studio, sarebbero rimasti ancorati alla data del 25 agosto 2020, prima scadenza di presentazione delle domande. Un candidato, laureatosi il 24 maggio 2021, è insorto avverso la suddetta previsione, essendo rimasto escluso dalla procedura e il Tar ha accolto in via cautelare la richiesta del ricorrente e ordinato l'ammissione con riserva, ravvisando, nella domanda, sia il fumus boni juris che il periculum in mora.