Fisco e contabilità

Ruolo fondamentale dell'Oiv in collaborazione con l'organo di revisione

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di Paola Giordano (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel

L'obiettivo di una pubblica amministrazione è la creazione di valore pubblico ovvero la soddisfazione degli interessi finali della collettività e la creazione di benessere economico - sociale. Sono le linee guida n. 1/2017 del dipartimento della Funzione pubblica ad avere enfatizzato il concetto di creazione di valore. Le Pa devono dotarsi di un adeguato sistema di pianificazione e controllo capace di indirizzare le performance organizzative e individuali verso gli impatti dell'azione amministrativa per essere orientate alla creazione di valore pubblico, serve una performance utile alla creazione di valore pubblico i cui dati possano essere utilizzati per migliorare la qualità dei servizi, stimolare il miglioramento organizzativo, incentivare e motivare il personale, migliorare la comunicazione interna ed esterna, rafforzare l'accountability.

La figura dell'organismo indipendente di valutazione (Oiv) diventa fondamentale, un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, in forma collegiale con tre componenti, o in forma monocratica, con elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione, della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi e di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice, monitorando il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal dipartimento della Funzione pubblica.

L'attribuzione dei benefici economici e di carriera, in modo da premiare i capaci e i meritevoli, affermando la cultura della valutazione può definirsi come l'attitudine a predisporre in modo organico e sistematico procedure idonee a individuare periodicamente, secondo criteri omogenei, il rendimento e le caratteristiche professionali dei dipendenti quindi il raggiungimento di standard qualitativi ed economici elevati nelle attività che la Pa svolge e nei servizi che rende al suo esterno, ciò è stato l'obiettivo del Dlgs 150/2009. Con il decreto legislativo 74/2017 l'obiettivo generale diventa ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e garantire efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti per la misurazione e verifica della performance.

Il legislatore, con la modifica al Dlgs 150/2009, ha posto l'accento sulla funzione degli Oiv o Ndv (Nucleo di valutazione), le cui verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, agiscono anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile. La collocazione deve poter garantire autonomia e imparzialità di giudizio e assicurare effettività e autorevolezza istituzionale dell'esercizio delle funzioni, gli organismi sono posti al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto, rispetto al quale essi sono chiamati a svolgere i propri compiti in posizione di «indipendenza». Al tempo stesso, effettività e autorevolezza dell'esercizio delle funzioni richiedono una collocazione degli organismi in stretto collegamento con l'organo di indirizzo politico, ancorché al di fuori degli uffici di diretta collaborazione, comprovato dalla durata degli organismi svincolata da quella del vertice politico, al fine di acquisire quella legittimazione a operare in ambiti così strategici e delicati per la gestione dell'ente.

L'Oiv e i dirigenti (o figure apicali) di ogni singola amministrazione costituiscono il fulcro su cui ruota la programmazione, la gestione e la rendicontazione del ciclo di gestione della performance. Ciascuna amministrazione è chiamata a calare nella singola realtà ulteriori compiti, tenendo conto degli aspetti organizzativi, delle strutture già esistenti, del territorio e degli stakeholders di riferimento.
Analogamente, le attività dell'organo di revisione, si concentrano sempre più in un sistema innovativo e di rete, visti i rilevanti continui cambiamenti normativi, legislativi e di contesto. L'ente è il primo interlocutore, i funzionari, la Corte dei conti, ma nello specifico sono i cittadini e tutti gli stakeholders che rappresentano il volto per recepire i risultati di una sana gestione dell'ente e sul giusto conseguimento degli obiettivi da parte dei funzionari e del personale coinvolto nel processo.
Ne discende una possibile forma di collaborazione con l'Oiv o Ndv (ognuno nel rispetto dei propri distinti e non sovrapponibili ruoli) su una nuova revisione di accountability che oltre che rispondere ai risultati ottenuti, di fatto si implementa in un'azione di valore aggiunto per l'ente e la collettività. È ovvio, che le forme di collaborazione si concentrano su alcuni obiettivi che di fatto rivestono carattere particolare sul «controllo dei dati di bilancio», ove il revisore nella sua funzione ricopre un ruolo determinante: dalle verifiche sul fondo del salario accessorio alla certificazione dei risparmi ottenuti nei piani di razionalizzazione.

Visto l'interesse crescente sul tema, l'Ancrel ha chiesto e ottenuto l'accreditamento alla scuola nazionale dell'amministrazione sulla base dei requisiti definiti dal dipartimento della Funzione pubblica e della stessa Sna per garantire la formazione continua prevista dall'articolo 6 del Dm 2 dicembre 2016, per migliorare le competenze professionali degli iscritti nell'elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di Oiv.

Infine, in base alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel Dpcm 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del Dl 6/2020, si fa presente che i termini della delibera n. 213/2020 sulle attestazioni degli Oiv in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati. Gli Oiv e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati, come indicati nella delibera 213/2020, al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. L'attestazione va pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.

(*) Presidente Ancrel Campania
(**) Presidente Ancrel Oristano

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