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Rush finale per le anticipazioni di liquidità dopo l'ok della Cassa depositi e prestiti

Per il perfezionamento del contratto gli enti devono trasmettere alla Cdp, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata da tutti i documenti necessari

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Nei giorni scorsi la Cassa Depositi e Prestiti ha inviato agli enti la comunicazione di concessione dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 116 del Dl 34/2020. A fronte di tali concessioni, per il perfezionamento del contratto gli enti devono trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata da tutti i documenti necessari. Il contratto si intenderà perfezionato alla "Data di Accettazione", che è fissata per il giorno in cui l'istituto restituisce al comune o alla provincia la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell'intervenuta conoscenza dell'accettazione da parte dell'ente.
Dal perfezionamento del contratto decorreranno poi i 7 giorni entro cui la Cassa Depositi e Prestiti dovrà erogare le somme dell'anticipazione. Infine, gli enti dovranno concludere i pagamenti entro il termine massimo di 30 giorni dall'erogazione. La chiusura dell'operazione, da effettuare entro il 22 ottobre, a questo punto dipende dai responsabili finanziari e dai termini entro cui risponderanno alla Cassa, inevitabilmente condizionati dalle ferie estive.
Particolare procedura viene riservata alla scelta di utilizzare la nuova anticipazione per il rimborso, totale o parziale, della quota capitale dell'anticipazione, prevista dalla manovra 2020, erogata dalla CDP entro il 15 giugno (articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies D.Lgs.231/2002). In questo caso lo schema di contratto prevede, infatti, che la Cassa Depositi e Prestiti possa trattenere la somma destinata all'estinzione. L'anticipazione si intenderà erogata in corrispondenza della "Data di Compensazione". Poiché le anticipazioni della manovra 2020 possono essere rimborsate anticipatamente alla scadenza di ciascun trimestre, viene assunta la data del 30 settembre 2020, per i contratti perfezionati prima del 10 settembre oppure il 30 dicembre 2020, per i contratti con la data di accettazione successiva.
Dal giorno successivo all'erogazione delle somme fino al 31 ottobre 2021, decorreranno gli interessi di pre-ammortamento, che gli Enti saranno tenuti a pagare alla CDP il giorno immediatamente precedente la data di inizio dell'ammortamento, fissata il 1 novembre 2021 (articolo 2 comma 4 dello schema di contratto).
Gli Enti Locali che hanno richiesto l'anticipazione per entrambe le finalità (pagamento debiti scaduti al 31/12/2019 e restituzione anticipazione già erogata da CDP entro il 15/06/2020) dovranno quantificare e prevedere a bilancio gli interessi di pre-ammortamento con una duplice decorrenza, facendo riferimento nel primo caso alla data di erogazione e, nel secondo caso, alla data di compensazione.
In applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria tali interessi andranno imputati contabilmente all'esercizio 2021, annualità di scadenza dell'obbligazione giuridica passiva.
Infine, gli enti che concluderanno il contratto prima del 10 settembre potranno registrare economie di spesa, per i minori interessi passivi a valere sull'annualità 2020 del bilancio; le previsioni originarie avevano infatti assunto come data di restituzione il 30 dicembre.

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