Saldo del conto corrente pignorato anche oltre la data del pignoramento
Nel pignoramento speciale esattoriale previsto dall’articolo 72-bis del Dpr 302/1973 la banca è tenuta al versamento all’ente creditore del saldo attivo risultante dal rapporto di conto corrente anche se maturato dopo la data del pignoramento, quantomeno nella misura in cui lo stesso si determini nel periodo di 60 giorni previsto dalla norma per il pagamento.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27/10/2025, ha chiarito la portata e la durata del vincolo gravante sulle somme relative al rapporto di conto corrente che il debitore intrattiene con l’istituto di credito, oggetto del pignoramento speciale previsto dall’articolo 72-bis del Dpr 602/1973.
La norma appena sopra richiamata consente all’agente della riscossione di avviare una speciale forma di pignoramento presso terzi, nel caso in cui il debitore non abbia ottemperato al versamento delle somme allo stesso affidate, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ovvero, nel caso di somme derivanti da accertamenti esecutivi, una volta che sia stato affidato il carico all’Agente da parte dell’ente impositore e siano state adempiute tutte le formalità previste dalla legge 160/2019. Questa disposizione è utilizzabile anche dai soggetti elencati nell’articolo 52, comma 5, lettera b, del Dlgs 446/1997 e dagli stessi enti locali in riscossione coattiva diretta, come evidenzia l’articolo 1, comma 792, lettera f, della legge 160/2019.
La disposizione dell’articolo 72-bis del Dpr 602/1973 (che sarà sostituita dall’articolo 170 del Dlgs 33/2025 con decorrenza dal 1° gennaio 2027, stante la proroga disposta dal decreto milleproroghe in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), permette all’agente della riscossione (e quindi anche agli enti locali) di procedere al pignoramento dei crediti vantati dal debitore presso terzi, secondo una procedura speciale che si differenzia da quella ordinaria prevista dal codice di procedura civile (articolo 543 del codice di procedura civile). Ciò in quanto l’agente può ordinare direttamente al terzo pignorato di procedere al pagamento delle somme dovute al debitore in favore del medesimo agente, nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, per i crediti già scaduti e alle rispettive scadenze per le restanti somme. La procedura non richiede l’espressa dichiarazione da parte del terzo delle somme dovute e l’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato.
Si è posto il dubbio se l’ordine riguardi solamente i crediti già sorti al momento del pignoramento oppure anche quelli maturati successivamente. Dubbio che la Corte di cassazione ha sciolto sulla base del dettato letterale della norma che espressamente prevede l’estensione del pignoramento ai crediti ancora da maturare al momento del pignoramento.
Ciò chiarito, la Corte ha sottolineato come l’obbligo di procedere da parte del terzo pignorato al pagamento delle somme dovute al debitore non si esaurisce con il primo versamento effettuato, ma coinvolge senza dubbio anche tutte le somme relative a crediti maturati successivamente. In altre parole, nel caso del pignoramento del conto corrente, l’istituto di credito non si libera dell’obbligo versando le somme disponibili al momento del pignoramento, ma deve provvedere al pagamento in favore dell’agente della riscossione anche di tutte le somme che incrementano il saldo attivo successivamente. Infatti, per la Corte, ritenere che l’obbligo sia stato assolto solo con il primo pagamento, oltre ad essere contrario alla legge, porterebbe a effetti paradossali.
In base a questa tesi, infatti, se il saldo del conto fosse positivo al momento del pignoramento, l’istituto di credito effettuando immediatamente il pagamento libererebbe dal vincolo tutte le somme maturate dopo il pignoramento, mentre se il saldo del conto al momento del pignoramento fosse negativo, il successivo saldo attivo (entro il termine di 60 giorni) sarebbe soggetto all’obbligo di versamento. Con un trattamento differenziato delle due situazioni del tutto ingiustificato.
La Corte ha effettuato una dettagliata analisi dell’istituto previsto dall’articolo 72-bis citato, evidenziando come lo stesso non preveda, a differenza della procedura ordinaria, una espressa dichiarazione di quantità da parte del terzo. Tuttavia, questa dichiarazione in senso positivo deve ritenersi implicita nello stesso fatto/atto del pagamento, con la conseguenza che la predetta dichiarazione coincide temporalmente con lo stesso. Inoltre, a differenza della procedura ordinaria, la procedura esattoriale determina un immediato effetto satisfattivo del creditore, mentre in quella ordinaria si verifica solo un’assegnazione del credito pignorato da parte del giudice dell’esecuzione, che trasferisce la titolarità del credito con effetto pro solvendo.
Il termine di 60 giorni che viene concesso al terzo ha una funzione di spatium deliberandi ai fini della dichiarazione di quantità, analogo a quello di cui dispone il terzo pignorato nella procedura ordinaria. Il termine riguarda però solo i crediti maturati prima del pignoramento e non è previsto per quelli cha maturano successivamente, in quanto le somme vanno pagate immediatamente alle rispettive scadenze.
Nel caso di inottemperanza del terzo all’ordine di pagamento previsto dall’articolo 72-bis del Dpr 602/1973, l’agente della riscossione ha la possibilità di procedere nelle forme ordinarie del pignoramento presso terzi, secondo le norme del codice di procedura civile, con la citazione davanti al giudice dell’esecuzione. Tuttavia, il termine di passaggio tra la procedura speciale e quella ordinaria, ossia il termine entro cui l’agente della riscossione debba provvedere alla citazione del debitore e del terzo, non è previsto dalle norme di legge, trattandosi peraltro di una mera facoltà dell’agente.
L’individuazione di questo termine sarebbe invece importante per stabilire il momento in cui cessa l’efficacia del pignoramento speciale, in quanto, per la Corte, la stessa non viene meno fino a quando la conversione tra le due procedure è possibile. Non è infatti ipotizzabile che l’efficacia del pignoramento speciale si esaurisca prima di detto termine, poiché altrimenti il debitore potrebbe agevolmente sottrarre il suo credito all’aggressione esecutiva nelle more della conversione della procedura.
Tuttavia, la Corte non ha individuato questo momento, limitandosi a precisare che la scadenza del termine finale perché l’agente della riscossione possa provvedere alla conversione tra la procedura speciale e quella ordinaria non può in nessun caso cadere in un momento anteriore a quello di scadenza del termine di 15 giorni (articolo 72, pignoramento fitti e pigioni) o di 60 giorni dal pignoramento (articolo 72-bis), garantito al terzo pignorato per il pagamento spontaneo delle somme.
Quindi la Corte ha concluso che l’efficacia del pignoramento speciale esattoriale non può cessare prima del termine di 60 giorni previsto per il pagamento da parte del terzo dei crediti scaduti. Pertanto, l’obbligo di provvedere al pagamento per il terzo pignorato riguarda non solo i crediti la cui scadenza sia già maturata al momento del pignoramento, ma anche quelli maturati successivamente, sicuramente, quantomeno, entro il termine di 60 giorni dal pignoramento, purché ovviamente riferiti allo stesso rapporto di base in essere al momento del pignoramento. Il pignoramento, quindi, è riferito sia a crediti attuali e sia a crediti futuri ed eventuali, analogamente a quanto accade nel pignoramento di fitti e pigioni e delle retribuzioni, purché il rapporto di base esista al momento del pignoramento.
Questa conclusione vale anche per i crediti nascenti dal saldo attivo del rapporto bancario.
L’istituto di credito, quindi, una volta ricevuto il pignoramento, deve provvedere a “congelare” l’importo del saldo del conto e procedere al suo versamento all’agente della riscossione entro il termine di 60 giorni dal pignoramento. E deve altresì procedere al versamento, entro lo stesso termine di cui sopra, del maggior credito, ossia il maggior saldo attivo del conto, maturato dopo il pignoramento stesso; sicuramente quello maturato tra il pignoramento e i sessanta giorni successivi ma anche, più in generale, quello generatosi fino al momento dell’eventuale accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo (Cassazione, sentenza 15615/2005, 9250/2020, 6393/2015, 1638/1999, 24686/2021).
Pertanto, una volta ricevuto il pignoramento, l’istituto di credito non è liberato dall’obbligo di versamento delle somme, ovviamente fino alla concorrenza del credito vantato dall’agente della riscossione, pagando l’importo del saldo attivo del conto al momento del pignoramento, ma deve provvedere anche al versamento all’agente del maggiore saldo attivo che matura successivamente quantomeno fino alla scadenza dei 60 giorni.
In definitiva, se al momento del pignoramento il saldo del conto corrente è attivo, l’istituto di credito deve provvedere al pagamento di tale saldo entro 60 giorni dalla data del pignoramento stesso e deve provvedere al versamento delle maggiori somme affluite nel conto rispetto al saldo alla data predetta, fino a concorrenza del credito (e accessori) vantato dall’agente; se il saldo del conto corrente è negativo al momento del pignoramento, deve comunque provvedere al versamento dell’eventuale saldo attivo generatosi successivamente.
Come detto, la Corte si è limitata a evidenziare che il maggior saldo successivo al pignoramento sia soggetto all’obbligo di versamento se maturato entro i 60 giorni dal pignoramento, sottolineando tuttavia che questo vincolo dovrebbe comunque proseguire fino al termine massimo entro cui è possibile convertire la procedura speciale in quella ordinaria, termine però che la stessa Corte non ha individuato, non essendo necessario per risolvere la controversia dalla stessa esaminata.
(*) Vicepresidente Anutel
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