Fisco e contabilità

Saldo Imu, l’esonero ignora i leasing

L'agevolazione andrebbe estesa per legge ai «gestori» su cui grava il tributo

di Giorgio Gavelli

L’esonero dal saldo Imu per gli immobili utilizzati nelle attività maggiormente colpite dalle restrizioni imposte dai provvedimenti governativi di contrasto alla pandemia sconta, oltre al groviglio dei decreti dedicati ai vari “ristori”, il dubbio sulla corretta identificazione del perimetro soggettivo.

Le norme del Dl Agosto...

Per effetto dell’articolo 78 del Dl Agosto 104/2020, non devono presentarsi alla cassa per versare il saldo Imu gli immobili:

a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;

c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

e) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Per le categorie indicate alle lettere b), d) ed e), l’agevolazione si applica «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

...e quelle dei decreti Ristori

In questo panorama si sono inseriti i vari decreti sui “ristori”, con la conseguenza che l’esonero dal versamento del saldo è stato esteso:

f) agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al Dl Ristori 137/20 (come integrato da Dl Ristori-bis 149/20);

g) agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2 al Dl 149/20 (come integrato dal decreto Ristori-ter 154/2020) ubicati nei Comuni “zona rossa”.

Anche le due categorie di immobili così aggiunte non comportano il versamento del saldo Imu a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ma come opera questa regola qualora non vi sia coincidenza tra proprietà e soggettività passiva ai fini Imu? I proprietari, infatti, non sempre sono i soggetti a cui il legislatore impone il carico del tributo locale. Sono soggetti passivi, ad esempio, i titolari di diritti reali (usufrutto, abitazione, superficie, eccetera), il concessionario di aree demaniali e il locatario del leasing a decorrere dalla data di stipula del contratto (articolo 1, comma 743, legge 160/2019).

La correzione necessaria

Nonostante l’espressione letterale delle norme, non vi è dubbio che l’unica interpretazione costituzionalmente orientata è che l’agevolazione si applichi in tutti i casi in cui il soggetto passivo del tributo (diverso dal proprietario) coincida con il soggetto gestore dell’attività ivi esercitata. Ritenere, infatti, che il legislatore abbia inteso esonerare un soggetto (il proprietario) anche laddove il tributo gravi su un diverso contribuente costituirebbe un paradosso difficilmente giustificabile.

È altrettanto chiaro, però, che al momento la “lettera della legge” favorirebbe gli enti impositori che volessero pretendere il versamento da parte dell'utilizzatore non proprietario.

Prima di arrivare a leggere sentenze tributarie su tutti questi punti, meglio estendere l'esonero subito, possibilmente per legge, e chiudere sul nascere ogni discorso. Gli immobili interessati sono moltissimi (si pensi solo a quelli assunti in locazione finanziaria) e non è proprio il caso di lasciare la questione alla libera interpretazione di circa 8mila Comuni.

Va ricordato, infine, che tutte le norme agevolative qui citate si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”). Ed anche su questo un pensiero andrebbe fatto. È già stato rilevato che non sempre i Comuni sono in grado di compilare correttamente il registro nazionale aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52 della legge 234/2012 (si veda Il Sole 24 Ore del 16 novembre).

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