Urbanistica

Salute, sicurezza e prevenzione incendi, scatta il giro di vite sulle imprese

Più severe le nuove disposizioni del Dl fiscale (in vigore dal 22 ottobre) sulle violazioni nei luoghi di lavoro

di Mariagrazia Barletta

Se la visita ispettiva riscontra la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, scatta la sospensione dell'attività anche se non c'è reiterazione della violazione. Lo stesso accade se non è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e se gli addetti al servizio antincendio non sono stati formati. Contengono novità anche in materia antincendio le nuove disposizioni che contrastano in maniera più decisa il ricorso a lavoratori irregolari e contemporaneamente inaspriscono le sanzioni da infliggere in caso di gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Più nel dettaglio, le nuove regole sui provvedimenti e le sanzioni da applicare in caso di gravi violazioni prevenzionistiche derivano dalla riscrittura dell'articolo 14 e dalla revisione dell'allegato I del Dlgs 81 del 2008, ad opera del decreto Fiscale (Dl 146 del 2021) pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 22 ottobre.

Sospensione per gravi violazioni anche senza reiterazione
La mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, l'assenza del piano di emergenza, insieme all'inosservanza dell'obbligo di provvedere alla formazione e all'addestramento dei lavoratori, vengono ora puniti più severamente. Tali omissioni rientrano infatti tra quei casi di gravi illeciti nell'ambito della sicurezza sul lavoro che, in seguito ad accertamento, fanno scattare il provvedimento cautelare della sospensione dell'attività, senza che ci sia più bisogno della reiterazione della violazione. Restano comunque valide le disposizioni (articoli 20 e 21) del Dlgs 758 del 1994, per cui l'organo di vigilanza (I Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi), accertata una violazione, impartisce apposita prescrizione fissando un termine per l'adempimento.

Le nuove norme sulla gestione della sicurezza
Nel caso specifico del piano di emergenza, la novità interseca inoltre le nuove norme di prevenzione incendi, ossia il decreto interministeriale (Dm 2 settembre 2021) contenente i nuovi criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, che andrà in vigore il 4 ottobre del prossimo anno. Dunque, dovranno preoccuparsi delle nuove sanzioni e del rischio sospensione anche quelle attività che, entro il 4 ottobre 2022, sono tenute a redigere per la prima volta il piano di emergenza ed evacuazione. Il Dm ha infatti esteso l'obbligo di redazione del piano di emergenza anche ai luoghi di lavoro aperti al pubblico che, indipendentemente dal numero dei lavoratori, sono caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone.

Le violazioni gravi
La redazione del Dvr, l'elaborazione del piano di emergenza e la formazione e l'addestramento dei lavoratori fanno parte dell'elenco delle violazioni gravi segnalate nell'allegato I del Dlgs 81 del 2008, così come modificato dal Dl Fiscale. Vi rientravano anche prima dell'entrata in vigore del Dl Fiscale, ma ora per quelle omissioni, in caso di controlli, come si diceva, la sospensione arriva anche se non c'è reiterazione dell'illecito. Il nuovo articolo 14 mantiene, inoltre, il sistema delle somme aggiuntive rispetto alle sanzioni vigenti (che restano immutate), da pagare affinché venga revocato il provvedimento di sospensione dell'attività. Difatti, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, non vi è più da pagare una somma aggiuntiva unica di 3.200 euro. L'ammenda ora diventa variabile ed è calibrata in funzione degli illeciti commessi. È pari a 2.500 euro per la mancata elaborazione del Dvr, la stessa cifra è dovuta se non è stato elaborato il piano di emergenza ed evacuazione, mentre se il datore di lavoro non ha ottemperato agli obblighi di formazione e addestramento, l'ammenda è di 300 euro per ciascun lavoratore interessato. Le ammende aggiuntive fissate per cancellare la sospensione diventano inoltre più salate se c'è reiterazione. Esse vanno raddoppiate nelle ipotesi in cui nei cinque anni precedenti all'accertamento, l'impresa sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Il datore di lavoro che fa continuare l'attività, nonostante la sospensione dovuta alle gravi violazioni segnalate nell'allegato I, è punito con l'arresto fino a sei mesi. Resta tra gli illeciti gravi anche la mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti. È riferito ai macchinari, ma potrebbe interessare anche l'antincendio, l'inserimento tra le violazioni gravi dell'allegato I della «omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo».

Ferme le sanzioni penali, civili e amministrative vigenti
Per tutte le violazioni restano ferme le sanzioni penali, civili ed amministrative vigenti: arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1.200 a 5.200 euro se non si pianificano le azioni da mettere in atto in caso di emergenza; arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro se non vengono designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro. Va ricordato, inoltre, che è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro che omette di valutare i rischi (sanzione che può anche essere maggiore al verificarsi di particolari condizioni).

L'attività di controllo in materia di prevenzione incendi spetta ai Vigili del Fuoco
Inoltre, in materia di prevenzione incendi resta la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa antincendio anche nei luoghi di lavoro. Il Dlgs 81 del 2008 – va ricordato - assegna ai Vigili del Fuoco le attività di disciplina e controllo sulle disposizioni, in esso contenute, che riguardano la prevenzione incendi. Il personale dei Vigili del Fuoco è difatti organo di vigilanza per l'applicazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente a ciò che riguarda la sicurezza antincendio. Analogamente, il Dlgs 139 del 2006 affida la prevenzione incendi alla competenza esclusiva del ministero dell'Interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. Tra queste attività vi è anche la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi. Dunque, qualora gli organi di vigilanza o altre amministrazioni pubbliche riscontrino nei luoghi di lavoro possibili violazioni delle norme di prevenzione incendi le segnalano al Comando provinciale competente per territorio che provvede all'accertamento.

I provvedimenti devono essere motivati
Secondo le nuove norme del Dl Fiscale, i provvedimenti di sospensione devono essere motivati (ad essi si applica l'articolo 3 della legge 241 del 1990) e devono indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di inosservanza degli obblighi di formazione e addestramento dei lavoratori, il provvedimento di sospensione è adottato in relazione all'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalla grave violazione.

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