Fisco e contabilità

Salva-Comuni, ecco i criteri e i fondi ente per ente

Via libera con doppio passaggio in Conferenza tato-Città fatto al riparto e alle istruzioni contabili

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Via libera al riparto e alle istruzioni contabili per i Comuni incappati nella sentenza 80/2021 sul disavanzo da Fal relativo al Dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri). É un doppio passaggio, quello avvenuto ieri in Conferenza Stato-Città fatto di cifre dettagliate per ente e di istruzioni complete che affrontano la lunga serie di nodi lasciati aperti dalla norma. A far accelerare la chiusura del pacchetto sono i tempi stringenti (31 luglio) per la chiusura dei documenti contabili di rendiconto 2020 e di previsione del triennio 2021/23.

Dopo l'approvazione la Conferenza ha deciso di procedere subito alla pubblicazione delle cifre assegnate ai 326 Comuni a titolo di contributo, al fine di permetterne l'immediata conoscenza, nelle more della formalizzazione del decreto di riparto. Le regole del testo unico (articolo 188 del Tuel) sono infatti stringenti e obbligano all'immediata iscrizione del disavanzo nel bilancio di previsione, contestualmente all'approvazione del rendiconto.

Insieme alle cifre arrivano anche i chiarimenti tecnico-contabili ai dubbi lasciati aperti dall'articolo 52 del Dl 73/2021, come modificato dalla legge di conversione 106/2021.

Innanzitutto gli enti beneficiari del contributo ministeriale possono finanziare le quote del maggiore disavanzo relative all'esercizio 2021 e ai due successivi iscrivendole a bilancio o precedendo ad apposita variazione (se hanno già approvato il documento di programmazione). In pratica, poiché il contributo di 660 milioni costituisce un unico stanziamento, le amministrazioni iscrivono nel bilancio di previsione per l'anno 2021 il complessivo contributo riferito alle quote del maggiore disavanzo delle annualità 2021-23 e, contestualmente, prevedono in spesa il recupero del maggiore disavanzo per lo stesso valore. Le istruzioni puntualizzano poi che le somme incassate a titolo di contributo, essendo destinate genericamente al ripiano del disavanzo, non determinano alcun vincolo in termini di cassa.

La quota annuale di rimborso del capitale dell'anticipazione deve essere iscritta nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso di prestiti e deve essere finanziata con le entrate di competenza dell'esercizio. Non sarà infatti possibile utilizzare la quota di avanzo di amministrazione per «Utilizzo fondo anticipazione liquidità» applicata al bilancio di previsione. Non solo, in aggiunta gli enti dovranno predisporre una specifica sezione della nota integrativa allegata al bilancio di previsione e della relazione sulla gestione riferita al rendiconto, per dare evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità. In pratica devono indicare, nell'ambito delle risorse correnti, qual è la fonte di copertura di tali rate (dovendo escludere l'utilizzo del Fal).

In sede di rendiconto poi, dal 2021, la quota accantonata per Fal nel risultato di amministrazione è ridotta per un importo pari alla quota annuale rimborsata. Questo importo potrà essere iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo (dal 2022) come «Utilizzo fondo anticipo liquidità», in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 145/2018, fissati per gli enti in disavanzo. Sul punto Ifel ritiene che «nelle more dell'eventuale modifica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 … la riduzione della quota annuale debba essere comunque accantonata, esclusivamente in sede di rendiconto di gestione, ad uno specifico fondo denominato "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità", per poter essere successivamente applicata al bilancio di previsione, anche da parte degli enti in disavanzo».

Un'ulteriore precisazione riguarda la possibilità di applicare la quota del risultato di amministrazione liberata ed accantonata già in sede di bilancio di previsione, sulla base della determinazione del risultato presunto, senza dover attendere l'approvazione del rendiconto.

L'avanzo applicato pur non potendo essere destinato al finanziamento del rimborso dell'anticipazione, concorre comunque all'equilibrio di parte corrente.

Infine, la quota accantonata ai sensi dell'articolo 187 del Tuel potrà essere iscritta solo alla prima annualità del bilancio successivo all'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'esercizio 2021 del bilancio 2021/2023 non vedrà pertanto l'iscrizione in entrata della voce per «Utilizzo Fal» che verrà inserita sulla prima annualità solo a partire dal bilancio 2022/2024 e così per i bilanci successivi, fino al termine del rimborso delle anticipazioni ricevute.

Soddisfatto Roberto Pella primo firmatario dell'emendamento che consente il recupero più graduale dei disavanzi di amministrazione ed evitare così il default.

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