Fisco e contabilità

Salva-conti, così la rata va nella spesa

Tempi stretti per applicare le nuove regole sul fondo anticipazione liquidità

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Tempi strettissimi per mettere in pratica le nuove norme sul fondo anticipazione di liquidità e sul relativo disavanzo. La soluzione prospettata con la legge di conversione del decreto Sostegni bis arriva infatti troppo a ridosso del nuovo termine del 31 luglio fissato per rendiconti 2020 e bilanci di previsione 2021/23. Per cui dopo settimane di attesa gli enti rimasti “in sospeso” si trovano ora a dover chiudere i conti in pochissimo tempo.

Rendiconto 2020

Il rendiconto 2020 dovrà contabilizzare il disavanzo da Fal a fine anno, partendo da quello iscritto al 31 dicembre 2019, decurtato della quota dell’anticipazione rimborsata nell’anno 2020.

Tale specifica non presenta novità rispetto a quanto già noto e non determina quindi modifiche al risultato di amministrazione, ma richiede la necessità di apposita nota nella relazione sulla gestione, in particolare nella parte dedicata all’analisi del disavanzo ed alle modalità di ripiano dello stesso.

Per rispettare i termini per il deposito e per l’acquisizione della relazione dell’organo di revisione è necessario chiudere in fretta gli allegati al rendiconto e, se necessario, emendare i documenti a ridosso della seduta di approvazione, appena la legge di conversione sarà pubblicata in Gazzetta.

Bilancio di previsione

Gli enti che devono ancora approvare il documento dovranno fin da subito iscrivere in spesa, dal 2021 al 2030, le quote annuali costanti del disavanzo da Fal.

Gli enti che invece hanno già approvato il bilancio di previsione dovranno effettuare le necessarie variazioni con la delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri, da approvare entro il termine del 31 luglio. In particolare tali enti dovranno, in attuazione della sentenza 80/2021, eliminare dal bilancio 2021 nella parte entrata la quota di avanzo accantonata relativa al FAL derivante dalle anticipazioni di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti e nella parte spesa il relativo fondo di accantonamento. Contestualmente dovranno iscrivere la nuova quota, massimo decennale, di disavanzo da recuperare, la cui copertura non potrebbe ancora essere garantita, almeno per gli enti che presentano maggiore squilibrio e per il triennio 2021/2023, dall’apposito fondo previsto dall’articolo 52 del Dl 73/2021. Il rinvio infatti a successivo decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione del DL 73/2021 del riparto delle somme ai singoli Enti determina problematiche per l’immediata iscrizione a bilancio di tali fondi, pur potendo stimare – sulla base delle relazioni emerse durante la discussione sul tema – l’importo che sarà ripianato. Sarebbe per tale motivo auspicabile in sede di conversione del Dl 73/2021 un ulteriore rinvio per tali enti, per bilanci e verifica equilibri, per consentire l’utilizzo di tali risorse.

Infine, va evidenziato che nell’annualità 2021 gli enti dovranno finanziare il rimborso della quota capitale dell’anticipazione (allocata sempre al titolo 4 della spesa) con risorse di parte corrente.

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