Fisco e contabilità

Salvaguardia degli equilibri, avanzo e personale spingono per chiudere a luglio

Una scelta dettata dalla necessità di applicare l'avanzo di amministrazione libero per il finanziamento di spese di investimento o di spese correnti a carattere non permanente

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Sono numerose le amministrazioni che, pur non coinvolte dalle elezioni per il rinnovo degli organi, decidono di anticipare a fine luglio il provvedimento di salvaguardia degli equilibri, nonostante la proroga al 30 di settembre. La spinta a operare in questo senso è spesso data dalla necessità per l'ente di applicare l'avanzo di amministrazione libero per il finanziamento di spese di investimento o di spese correnti a carattere non permanente. Un altro motivo è collegato alla verifica degli equilibri finanziari pluriennali al fine della rivisitazione del fabbisogno di personale alla luce dei nuovi criteri introdotti dal Dpcm 17 marzo 2020. L'articolo 187 del Tuel, nel disciplinare le finalità di impiego dell'avanzo disponibile, individua in via prioritaria il suo utilizzo per il finanziamento di debiti fuori bilancio e per i provvedimenti di salvaguardia e solo in subordine è consentito l'utilizzo per la realizzazione di opere pubbliche o per finanziare spese correnti aventi natura non ricorrente.

Solo per il 2020, l'articolo 109, comma 2, del Dl 18/2020 obbliga gli enti a usare i fondi liberi per finanziare le spese connesse all'emergenza Covid-19, prima di attivare gli investimenti. In condizioni normali, l'utilizzo di parte dell'avanzo libero per finanziare spese in conto capitale può essere autorizzato dal responsabile finanziario in presenza di una situazione di bilancio sana e scevra di criticità, anche prima della salvaguardia, purchè sia stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente.

Quest'anno invece l'emergenza sanitaria, nel compromettere i gettiti di entrata, espone i bilanci a squilibri "esogeni" difficilmente quantificabili e per questo l'avanzo libero deve prioritariamente essere riservato a garanzia della copertura di minori entrate o maggiori spese correnti. Solo dopo aver verificato la tenuta degli equilibri, sarà possibile dare il via libera a un suo utilizzo per scopi diversi, come appunto gli investimenti o spese non obbligatorie.

Ecco dunque che le amministrazioni che avessero necessità di agire in questa direzione sono chiamate ad anticipare la salvaguardia, per ottenere il via libera all'applicazione di avanzo per queste finalità. In un'ottica di prudenza, e stante il forte margine di incertezza sugli sviluppi dei prossimi mesi, appare opportuno preservare una quota di avanzo libero per eventuali futuri provvedimenti di riequilibrio.

Chi decidesse di procedere in questo senso, dovrà dichiarare espressamente nell'atto consiliare la norma in forza della quale adotta il provvedimento di salvaguardia: se l'articolo 193 del Tuel (salvaguardia anticipata rispetto alla proroga a settembre) ovvero la disposizione regolamentare. La distinzione non è secondaria, in quanto diverse sono le ripercussioni contabili:
a) se la salvaguardia viene deliberata in base all'articolo 193 del Tuel, l'ente non avrà più la possibilità di applicare avanzo libero per coprire le minori entrate, a meno che il regolamento di contabilità non preveda una seconda "scadenza" (ad esempio a novembre, opzione sempre consigliabile). Risulterebbe inoltre precluso, dopo quella data, l'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, salva l'ipotesi di una nuova deliberazione di salvaguardia entro il termine di legge, che tuttavia potrebbe essere adottata solo previa revoca della precedente;
b) se la salvaguardia viene deliberata in base alle disposizioni regolamentari (perché ad esempio il regolamento di contabilità prevede una scadenza al 31 luglio e non contempla l'automatico rinvio a seguito dei provvedimenti sovraordinati), appare evidente l'obbligo per l'ente di verificare nuovamente il permanere degli equilibri entro settembre secondo l'articolo 193.

In ogni caso, potrebbe risultare opportuno inserire nel proprio regolamento di contabilità una disposizione, anche temporalmente limitata all'anno 2020, che fissi una seconda salvaguardia entro il 30 novembre. Questo consentirebbe agli enti di disporre di un'altra chance per poter applicare avanzo libero a copertura delle perdite, una volta che i dati saranno più precisi, possibilità, che in caso contrario, sfuma con lo spirare del termine di legge.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©