I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Salvaguardia alla prova del caro energia

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Per gli enti locali si avvicina a grandi passi il tempo di perfezionare le operazioni di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e dell'assestamento generale di bilancio. Operazioni che devono essere deliberate dal Consiglio comunale entro il prossimo 31 luglio, termine perentorio per la prima operazione e meramente ordinatorio, invece, per la seconda. Il "pit stop" obbligatorio di verifica dello stato di salute dei conti comunali, come ormai accade da alcuni anni, si incrocia anche con il formale avvio della programmazione del prossimo triennio. Infatti, entro lo stesso termine del 31 luglio la giunta comunale deve presentare al Consiglio comunale il documento unico di programmazione (Dup) relativo al periodo 2023/2025, con riferimento alla sezione operativa. Dup che deve contenere tutti i principali strumenti di programmazione dell'ente, fatta eccezione per quelli che, in base alla normativa, possono approvarsi successivamente, come ad esempio il programma triennale dei lavori pubblici. La verifica comprende anche lo stato di attuazione dei programmi, vale a dire degli obiettivi operativi contenuti nel Dup, con riferimento all'anno 2022, presupposto necessario, come recita il principio contabile n. 1, per la predisposizione del Dup 2023/2025.

Il perverso incrocio delle scadenze degli adempimenti contabili ha fatto coincidere, come già accaduto lo scorso anno per molti Comuni, il termine della salvaguardia e dell'avvio della prossima programmazione con quello di approvazione del bilancio di previsione 2022, termine recentemente spostato al 31 luglio dal Dm 28 giugno 2022. Pertanto, diversi enti, specie quelli andati a elezioni lo scorso giugno, entro il 31 luglio dovranno approvare il bilancio di previsione, verificare contestualmente il permanere degli equilibri dello stesso, approvare le delibere delle aliquote e delle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali. Mentre avranno tempo invece per predisporre il nuovo Dup dopo la scadenza del termine fissato dallo statuto comunale per la presentazione da parte del neo eletto (o confermato) Sindaco delle linee programmatiche di mandato.

La verifica del permanere degli equilibri di bilancio, i quali devono comunque essere garantiti nel corso dell'intera gestione come recita l'articolo 193 del Dlgs 267/2000 e come richiede lo specifico controllo interno disciplinato dall'articolo 147-quinquies del medesimo decreto, si presenta quest'anno particolarmente complessa per effetto dello spropositato aumento dei costi legati alle forniture energetiche, in particolare riferite al gas e all'energia elettrica. Gli aumenti registrati sono di portata tale da aver spinto il legislatore a intervenire, stanziando alcune risorse (rivelatesi del tutto insufficienti) e consentendo ai Comuni di utilizzare avanzi o risorse proprie, in deroga alle regole della contabilità comunale.

Un primo strumento, per la verità non rivolto in modo esplicito ai costi energetici, è il fondo istituito dall'articolo 27, comma 2, del Dl 17/2022, il quale è destinato a garantire la continuità dei servizi locali, pur essendo stato ripartito tra gli enti tenendo conto dei costi dell'energia elettrica, del gas e dell'illuminazione pubblica sostenuti (Dm 1 giugno 2022). Fondo integrato dall'articolo 40, comma 3, del Dl 50/2022 (ancora in attesa di riparto), in misura pari al 75 per cento (per i Comuni) dello stanziamento originario.

Tenuto conto dell'insufficienza delle risorse, il Dl 21/2022, con l'articolo 37-ter, ha consentito ai Comuni di utilizzare, nella misura dell'incremento registrato tra il 2022 ed il 2019, anche tutte le risorse indicate dall'articolo 13 del Dl 4/2022. Pur se limitatamente ai maggiori oneri dell'energia (che si ritiene debbano includere anche quelli relativi alla pubblica illuminazione, pur se spesso registrati in una diversa voce del piano dei conti). Si tratta, in particolare, del fondo funzioni fondamentali non utilizzato nel 2020 e nel 2021 e confluito nel risultato di amministrazione (quote vincolate da legge), allineato con le risultanze della certificazione prevista dall'articolo 1, comma 827, legge 178/2020 (scaduta lo scorso 31 maggio), nonché dei proventi derivanti dai permessi di costruire, fatta eccezione per le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 4-bis, del Dpr 380/2001 e dell'avanzo libero, risultante dopo l'approvazione del rendiconto 2021. Non è invece possibile utilizzare a questo fine i ristori specifici di spesa Covid confluiti nel risultato di amministrazione (quota vincolata da trasferimenti) dell'anno 2021, in quanto gli stessi devono essere sempre destinati alle specifiche finalità per le quali sono stati erogati, e neppure la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (utilizzabile anche nel 2022 per concedere riduzioni o agevolazioni in favore delle utenze domestiche e non domestiche che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria). In proposito si registrano emendamenti alla conversione del Dl 50/2022 volti a consentire l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada e dei proventi dei parcheggi per finanziare il "caro-energia", nei limiti delle risorse incassate a competenza.

Il mix di queste risorse è sufficiente a coprire i maggiori costi?

La risposta a questa domanda è assai ardua. Se da un lato gli enti con cospicui avanzi possono far fronte alla problematica, più complessa è la situazione degli enti in disavanzo e di quelli che hanno utilizzato tutti i fondi Covid. Per quest'ultimi, infatti, spesso rimane solo il fondo statale, tenuto conto che i proventi dei permessi sono sovente già necessari per finanziare la parte corrente nel bilancio, nell'ambito delle possibili destinazioni ammesse dalla legge. Salvo non voler confidare nell'indisciplina degli automobilisti. In sede di salvaguardia questi enti possono, previa dichiarazione dello squilibrio, utilizzare tutte le risorse previste dall'articolo 193 del Dlgs 267/2000, vale a dire tutte le entrate, eccetto quelle con vincolo di destinazione e l'indebitamento e tutti i risparmi di spesa. In ultima istanza è altresì possibile ricorre all'incremento delle aliquote e delle tariffe dei tributi, con effetto retroattivo, ammesso di avere ancora spazio nel rispetto del limite massimo di legge. Potrebbero in teoria utilizzarsi anche i proventi derivanti dalle alienazioni di beni immobili o da processi di razionalizzazione delle società partecipate, destinando gli stessi alla copertura delle quote capitale delle rate dei mutui, liberando in questo modo risorse correnti per la copertura del "caro energia". Ciò resta possibile, ai sensi del comma 866 della leggeq 205/2017, solo nel caso in cui l'ente registri nel bilancio consolidato (ove obbligato) un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti di finanziamento superiore a 2, che non abbia incrementato nel bilancio di previsione la spesa corrente ricorrente e che sia in regola con le norme sull'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Pur riuscendo ad affrontare la maggiore spesa per il 2022, la situazione per gli anni successivi appare invece molto complessa, se non impossibile da fronteggiare. Infatti, nell'ipotesi purtroppo piuttosto che peregrina di livelli elevati della spesa energetica anche per il prossimo anno, non solo non sono al momento previste risorse compensative, ma saranno probabilmente esaurite tutte le risorse dei fondi Covid e gli altri avanzi disponibili, rendendo impossibile la quadratura dei bilanci. Circostanza questa che già va evidenziata in sede di salvaguardia, data la natura triennale del bilancio, anche al fine di cominciare a valutare le azioni gestionali che l'ente può porre in essere. Tra di esse, in primo luogo, vi sono quelle volte a ridurre i consumi energetici, mediante, ad esempio, la rimodulazione degli orari di funzionamento della pubblica illuminazione (con tutte le incognite relative alla sicurezza stradale e urbana), l'abbassamento della temperatura dei riscaldamenti (o l'innalzamento di quelle degli impianti di condizionamento) di edifici e impianti pubblici, come impianti sportivi e scuole – sempre tenendo conto dei limiti di legge – o altre azioni di contenimento e diversificazione energetica. Ma in assenza di interventi di sostegno statale probabilmente quanto sopra potrebbe essere inutile, con il rischio di trovarsi nel 2023 con città al buio e con bilanci comunque in rosso.

(*) Vice presidente Anutel

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