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Sanatoria della contrattazione decentrata illegittima solo per i «vecchi» errori

L'istituto opera unicamente per gli atti adottati dopo l'entrata in vigore del Dlgs 150/2009

di Arturo Bianco

La sanatoria della contrattazione decentrata illegittima opera solamente per gli atti adottati dopo l'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 e non anche per gli errori che sono stati commessi in precedenza. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 25047/2022.

Ricordiamo che le disposizioni sono contenute in primo luogo nell'articolo 4 del Dl 16/2014 e nel Dlgs 75/2017. Il rilievo della pronuncia è dato dalla delimitazione dell'ambito temporale di riferimento e dalla precisazione che non siamo in presenza di una sorta di condono tombale, ma di una disposizione che vuole offrire una risposta agli errori che molti enti hanno compiuto nella applicazione dei nuovi vincoli dettati dal Dlgs 150/2009 alla luce del sostanziale blocco della contrattazione nazionale e dei suoi effetti su quella decentrata disposto dal Dl 78/2010. Siamo in presenza di una lettura basata sul dato letterale della disposizione, ma che determina esiti di marcato ridimensionamento degli effetti della disposizione. Ferma restando la discutibile scelta legislativa di prevedere una sanatoria con oneri che nella gran parte dei casi sono a carico dei fondi per la contrattazione decentrata di anni successivi, quindi a carico dei dipendenti in servizio a quella data, che possono essere anche diversi da quelli beneficiari degli errori commessi.

Nella direzione della delimitazione dell'arco temporale di riferimento va in primo luogo, per la sezione lavoro della Corte di cassazione, la considerazione del «dato letterale del dettato normativo». Il riferimento va alla precisa indicazione temporale contenuta nella disposizione. É questa una scelta "sovrabbondante" se la norma fosse di sanatoria generalizzata.

Inoltre, ci viene detto, sempre con riferimento al dato letterale della disposizione legislativa, che «l'avverbio comunque» che la norma espressamente utilizza non deve essere inteso con riferimento all'arco temporale, ma alle "modalità" delle scelte effettuate dalle amministrazioni. Quindi, il riferimento va inteso alle "forme eterogenee" che sono state utilizzate dalle singole amministrazioni, pluralità delle forme che costituisce un dato caratterizzante anche alla luce della considerazione che molto spesso è mancata la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Nella stessa direzione va anche la finalità della disposizione, che è quella di «sanare la nullità» dei contratti che sono stati sottoscritti in primo luogo dalle regioni e dagli enti locali nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Dlgs 150/2009, cioè il mese di novembre di tale anno, e la scadenza del termine previsto dalla stessa disposizione all'articolo 65, per l'adeguamento dei contratti di secondo livello alle nuove scelte legislative, cioè l'anno 2011. Un periodo che è stato caratterizzato, a seguito del blocco della contrattazione collettiva, da una condizione di forte incertezza e dalle conseguenti difficoltà sulla concreta applicazione delle nuove regole. Da qui la scelta legislativa di sanatoria, che quindi si deve ritenere circoscritta esclusivamente alle irregolarità che sono state commesse solamente all'interno di questo arco temporale.

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