Amministratori

Sanzionato il concerto rumoroso, anche se autorizzato dal Comune

Non conta la mancata adozione del piano di zonizzazione acustica

di Giulio Benedetti

Movida violenta, rumori, la vita in condominio può diventare un infermo. Le normative a tutela comunque ci sono e ne va richiesto il rispetto. La legge quadro sul rumore (legge 447/1995) sanziona ad esempio il concerto rumoroso con emissioni superiori ai limiti stabiliti dal Dpcm 1° marzo 1991 secondo le conclusioni della Cassazione contenute nell'ordinanza n. 20065/2021 che ha respinto il ricorso di due organizzatrici di un concerto contro la sanzione amministrativa irrogata dal Comune per il superamento dei limiti di emissioni rumorose.

Il piano di zonizzazione

Le ricorrenti avevano realizzato un evento musicale in un locale commerciale in una zona densamente abitata e venivano sanzionate dal Comune. Ricorrevano al giudice di pace affermando non solo di essere state autorizzate dal Comune ma anche che la sanzione non poteva essere irrogata in quanto il Comune non aveva realizzato il piano di zonizzazione acustica imposto dalla legge regionale e pertanto non aveva definiti i limiti di rumorosità nel territorio. Il giudice di pace respingeva il ricorso così come il tribunale che condannava a pagare le spese del giudizio. Il tribunale affermava che dal raffronto dei dati di misurazione dell’Arpa e quelli del Dpcm 1° marzo 1991 emergeva il superamento dei limiti differenziali relativi all’ora notturna e che non vi era un’illogicità tra il rilascio dell’autorizzazione a svolgere il concerto e l’irrogazione della sanzione.

La conferma della Cassazione

Il giudice di legittimità ha respinto il ricorso stabilendo i seguenti principi di diritto che sono quanto mai importanti a tutela dei condòmini:

• la legge regionale, nel caso specifico quella del Friuli Venezia Giulia 16/2007, afferma che nelle more dell’entrata in vigore dei piani comunali di classificazione acustica si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 6 del Dpcm 1° marzo 1991;

• la Cassazione nella sentenza 28386/2011 dichiarava che il superamento dei valori limite differenziali di rumore nell’esercizio o nell’impiego di sorgente di emissioni sonore costituisce illecito amministrativo previsto dall’articolo 10 della legge 447/1995, anche se si verifichi in un Comune che non abbia adottato il piano di zonizzazione acustica;

• il termine per l'adozione dei piani di zonizzazione acustica non è perentorio poiché il legislatore è intervenuto in più occasioni a prorogarlo.

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