Amministratori

Sanzioni al Comune che non agisce sugli abusi edilizi segnalati dal condominio

Tar Lombardia: il municipio aveva ingiunto di eliminare il manufatto e poi se ne era disinteressato

di Michele Zuppardi

Il Tar Lombardia, con la sentenza 724/2021, ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Milano sull’esposto presentato dall’amministratore di un condominio circa l’abuso edilizio compiuto nell’unità immobiliare di proprietà di due residenti, finalizzato a vedere adottate le relative misure sanzionatorie e quindi alla rimozione del manufatto edificato sine titulo.

Quale conseguenza dell’immobilismo manifestato - e per giunta reiterato - dai pubblici uffici, l’Autorità giudiziaria amministrativa ha così ordinato al Comune di attivarsi, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Milano «che interverrà su richiesta del ricorrente solo dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione comunale» e condannando quest’ultima alle spese di giudizio.

Denunce inutili

Il condominio interessato, dopo aver denunciato al Comune di Milano l’avvenuta realizzazione abusiva di una struttura metallica da parte di due comproprietari, aveva infatti ottenuto solo una parziale risposta e così si era rivolto al Giudice amministrativo per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e, soprattutto, la condanna del Comune a concludere il procedimento che era stato avviato con il mero preannuncio dei «dovuti atti sanzionatori», mai eseguiti.

Adottato finalmente - nei confronti dei responsabili - il provvedimento di ingiunzione della demolizione della struttura abusiva, l’amministrazione milanese era poi rimasta nuovamente inerte, ricevendo ulteriore denuncia del condominio circa l’omessa ottemperanza all’ordinanza comunale da parte degli interessati, formale invito alla rimozione d’ufficio del manufatto, e infine – proseguendo il silenzio – nuova chiamata dinanzi al Tar a fronte dell’assenza di riscontri.

Come da giurisprudenza consolidata «sussiste l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale, appunto per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà».

Richiamo all’ordine

E allora, come afferma il Tar Lombardia, «la perdurante presenza dell’abuso edilizio legittima certamente a pretendere l’adozione di adeguate misure chi si è visto a tal fine riconoscere il titolo giuridico, in quanto soggetto nella cui sfera incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto», considerato oltretutto che – come argomentato dal Consiglio di Stato - «ogni edificazione abusiva incide quantomeno sull’equilibrio urbanistico del contesto e sull’armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento i titolari di diritti su immobili adiacenti o situati comunque in prossimità a quelli interessati dagli abusi».

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