Personale

Sardegna, possibile l'iscrizione diretta anche nelle fasce più elevate dell'albo dei segretari per chi è stato vice

Necessario il possesso dello stesso titolo di studio previsto per potere accedere

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di Arturo Bianco

Possibilità per i dipendenti dei Comuni della Sardegna che hanno svolto, anche per un solo giorno, l'incarico di vicesegretari di essere iscritti all'albo dei segretari. Tale possibilità può portare anche alla iscrizione nella fascia più alta, cioè quella dei segretari che possono essere chiamati nei Comuni capoluogo. Essa è subordinata al possesso dello stesso titolo di studio previsto per potere concorrere all'accesso all'albo dei segretari. La durata della disposizione è limitata alla approvazione della riforma regionale di questa figura professionale e comunque non oltre la fine dell'anno 2024. Sulla base del dato testuale questa possibilità si deve considerare preclusa ai dirigenti che hanno svolto o svolgono l'incarico di vicesegretario nella propria amministrazione. Sono questi gli effetti determinati dal voto con cui il consiglio regionale della Sardegna ha approvato in tema di segretari e vicesegretari comunali, a maggioranza, nella riunione del 30 marzo un emendamento alla proposta di legge regionale contenente norme per gli enti locali.

La disposizione vuole creare un diritto alla iscrizione all'albo dei segretari per tutti gli istruttori direttivi e i funzionari a tempo indeterminato dei Comuni e delle province, che siano in possesso di una laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche, che ne facciano richiesta e che svolgano attualmente o abbiano svolto in precedenza l'incarico di vicesegretario, senza al riguardo prevedere una soglia minima di durata. La finalità dichiarata dalla disposizione è quella di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, carenza che nell'isola è particolarmente marcata da numerosi anni.

Ovviamente sono durissime le repliche delle associazioni sindacali dei segretari, che si vedono a parole dalla disposizione riconosciuto un ruolo assai importante e che in concreto devono registrare che, per effetto della disposizione, entrano in concorrenza con i vicesegretari, anche per gli incarichi nelle fasce più elevate. La disposizione, viene sottolineato, sembra essere palesemente illegittima rispetto ai vincoli dettati dalla nostra Costituzione, in particolare dell'articolo 97 sul principio del concorso pubblico e dell'articolo 117 che riserva allo Stato la disciplina dell'ordinamento civile, anche alla luce delle precedenti sentenze della Corte costituzionale.

Si deve inoltre sottolineare il carattere assolutamente anomalo della disposizione che consente l'iscrizione diretta anche nelle fasce più elevate dell'albo visto che utilizza il criterio del vincolo della prevalenza della fascia in cui è collocato l'ente nel quale l'incarico di vicesegretario è stato svolto in modo prevalente.
La disposizione non tiene infine in alcun modo conto delle recenti scelte del legislatore nazionale di consentire ai vice lo svolgimento fino a 2 anni dei compiti dei segretari nei Comuni fino a 5.000 abitanti, nonché della estensione a questo stesso numero di abitanti dei municipi in cui i segretari neoassunti possono svolgere il proprio ruolo e della riserva fino al 50% prevista nei concorsi per segretari per i funzionari delle Pa a partire dal prossimo concorso per l'iscrizione in questo albo.

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