Personale

Scelta del fondo di previdenza complementare, il vigile può conservare la vecchia adesione

Dal giudice del lavoro di Ivrea ancora una sentenza favorevole per la polizia locale

di Salvatore Cicala e Consuelo Ziggiotto

Nuova sentenza favorevole per i dipendenti appartenenti al corpo di polizia locale sulla delicata questione del diritto di decidere a quale fondo di previdenza complementare far confluire i versamenti delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate in base all'articolo 208 del Dlgs 285/1992. Questa volta ha pronunciarsi è stato il giudice del lavoro di Ivrea con la sentenza n. 112 pubblicata lo scorso 31 agosto.
La sentenza è interessante perché conferma l'orientamento espresso di recente dal Tribunale di Arezzo (si veda Enti locali & Edilizia del 9 giugno).

Il fatto
A seguito delle modifiche introdotte dal contratto del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018, un ente locale ha stabilito, con un atto deliberativo, di versare la quota dei proventi della sanzioni amministrative del codice della strada elusivamente e senza eccezioni al fondo di previdenza complementare Perseo Sirio. Uno dei dipendenti interessati, che aveva manifestato sin da subito la volontà a conservare l'adesione al fondo previdenziale già in essere, si è rivolto al giudice del lavoro ritenendo il comportamento della propria amministrazione illegittimo.

La decisione
Il giudice del lavoro, che affronta la causa in modalità cartolare secondo la decretazione emergenziale, parte da un'analisi della disciplina contrattuale in materia di contribuzione alla previdenza complementare con risorse derivanti dall'applicazione del codice della strada contenuta nell'articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018. La disposizione, nell'individuare il fondo Perseo Sirio come destinatario di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti locali secondo l'articolo 208 del codice della strada, consente espressamente al singolo lavoratore di mantenere l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche. Liberà di scelta che si ricava altresì dall'articolo 1367 del codice civile la cui lettura porta a ritenere che se si avallasse la tesi secondo cui la norma si limiterebbe a fare salva la precedente iscrizione a un fondo diverso solo per il passato e non anche per il futuro, la disposizione in esame risulterebbe totalmente inutile. Pertanto, è legittima la pretesa, nei confronti della propria amministrazione, del lavoratore che intende conservare l'adesione a forme di previdenza complementare, diverse rispetto al fondo Perseo Sirio, già scelte in precedenza.

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