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Sconta l’Iva il project financing per rilanciare il museo

La risposta a interpello affronta il caso che vede coinvolti una società concessionaria nell'ambito di un contratto di partenariato pubblico privato e finanza di progetto e un ente locale concedente nell'ambito dell'affidamento di un servizio complesso di gestione museale e turistica

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

L'erogazione che scaturisce dall'obbligo contrattuale assunto dall'ente locale di pagare un canone per consentire al concessionario il diritto allo sfruttamento del servizio, in equilibrio economico finanziario, mediante l'acquisizione dei relativi proventi, non ha natura contributiva e quando fornisce indistinta copertura ad un insieme di prestazioni seppure collegate ad una fattispecie per cui può essere prevista l'applicazione dell'Iva ridotta o di esenzione (attività museale), si applica l'imposta in misura ordinaria nella fatturazione del corrispettivo.

La risposta ad interpello n. 211 del 13 luglio 2020 affronta il caso che vede coinvolti una società concessionaria nell'ambito di un contratto di partenariato pubblico privato e finanza di progetto (articoli 180 e 183 del decreto legislativo 50/16, codice dei contratti pubblici) ed un ente locale concedente nell'ambito dell'affidamento di un servizio complesso di gestione museale e turistica ricomprendente anche interventi di riallestimento funzionale e tecnologico del polo museale, manutenzione, copertura dei consumi con possibilità di sfruttamento economico derivante dalla gestione del museo, vendita dei biglietti, visite guidate, noleggio sale, gestione bookshop, altri servizi tuistici. I principi della risposta definiscono, ai fini Iva, due distinti aspetti:
• la natura corrispettiva o contributiva dell'importo dovuto al concessionario in aggiunta ai ricavi di gestione;
• la qualificazione in base all'oggettiva natura della prestazione.

In merito al primo aspetto la prassi è ormai costante (risoluzioni 183/E/02 e 395/E/02) nell'affermare la rilevanza ai fini Iva del prezzo/contributo di riequilibrio economico finanziario del project financing in quanto costituisce il compenso del servizio erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, cioè in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Questo orientamento ha sempre individuato la natura onerosa e la configurazione della rilevanza Iva dell'operazione in quanto fra le parti è intercorrente un rapporto giuridico sinallagmatico nella configurazione sia della legge 109/94 (legge Merloni), sia del Dlgs 163/06. Questa conclusione trova ulteriore conferma nelle indicazioni della circolare 34/E/13 dal momento che la prestazione richiesta discendente dal contratto pubblico è da ricondurre ad una prestazione generica di cui all'articolo 3 del Dpr 633/72.

Posta la rilevanza Iva dell'erogazione, in merito al secondo aspetto, sulla possibilità di riconoscere al corrispettivo la funzione remunerativa della “gestione globale” dei servizi museali nell'interesse del Comune, esente da Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 22 del Dpr 633/72 come prestazione inerente alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili, trova una limitazione nel fatto che l'operazione non implica unicamente la mera visita ai musei o altre prestazioni inerenti ad essa, ma è ricondotta nell'ambito di una più generica obbligazione di fare soggetta ad aliquota Iva ordinaria.

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