Fisco e contabilità

Scorrimento graduatorie, capacità assunzionali e fondazioni: le massime della Corte dei conti in rassegna

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

QUESTITI SULLO SCORRIMENTO E L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all'utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l'accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica (articolo 7, comma 8, della legge 131/2003), e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - DELIBERAZIONE N. 17/2020

SPESE RILEVANTI AI FINI DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI
La Corte ha ritenuto che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale (Dm 17 marzo 2020), le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato (articolo 2 del Dl 109/2018 convertito nella legge 130/2018). Quest'ultimo ha consentito l'assunzione straordinaria, per gli anni 2019 e 2020, di unità di personale per le funzioni di protezione civile, di polizia locale e di supporto all'emergenza, previa autorizzazione del commissario delegato, «in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006», prevedendo il finanziamento della spesa totalmente a carico della contabilità speciale per l'emergenza. Il tenore letterale della disposizione in parola è apparso coerente, infatti, con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 91/2020

FONDAZIONE ED ENTI LOCALI
L'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione perché deve necessariamente farvi fronte la fondazione stessa attraverso il suo patrimonio, rimanendo estranea a questa fattispecie l'articolo 21, comma 3-bis, del Dlgs 175/2016. Infatti, legittimando detta disposizione il ripiano delle perdite da parte dell'ente partecipante alle condizioni ivi previste, esso opera soltanto a fronte di partecipazioni in ambito strettamente societario, rimanendone escluse le fondazioni alla luce del articolo 1, comma 4, lettera b), del Dlgs 175/2016.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 130/2020

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