Personale

Scorrimento delle graduatorie, doppio binario per enti locali e amministrazioni statali

La Corte dei conti della Sardegna ha operato un'ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'individuazione delle modalità di reclutamento alle quali fare ricorso (indizione di nuovo concorso o scorrimento di graduatoria vigente) rientra nell'esclusiva competenza dell'amministrazione locale che dovrà orientarsi nell'ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e degli spazi discrezionali riservati all'esclusivo apprezzamento dell'ente. Il termine di validità biennale delle graduatorie concorsuali, disposto dall'articolo 1, comma 149, della legge di bilancio per l'anno 2020, non si applica agli enti locali per i quali, invece, permane il regime dettato dall'articolo 91 del Tuel che fissa una validità triennale delle graduatorie. Nell'utilizzo della graduatoria di altre amministrazioni, l'ente locale è tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le modalità procedurali e i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo. Sono questi i chiarimenti di maggiore rilievo contenuti nella deliberazione n. 85/2020 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna ha operato un'ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali (proprie e appartenenti ad altre amministrazioni).

Discrezionalità nella scelta della procedura da attivare
La questione posta dall'ente richiedente s'incentra sulle modalità di reclutamento del personale e, in particolare, sulla sussistenza in capo allo stesso di un «obbligo» o di una «facoltà» di procedere all'assunzione di nuovi dipendenti attraverso lo scorrimento di graduatorie ancora vigenti, proprie o di altre amministrazioni, e sui limiti legislativi che contornano tale scelta.
I magistrati contabili sardi hanno evidenziato, preliminarmente, che la ratio sottesa al favor del legislatore per lo scorrimento delle graduatorie (che risiede sia nell'opportunità di annullare i tempi e i costi impliciti nella gestione di un concorso e sia nella tutela delle legittime aspettative dei candidati che hanno comunque superato un giudizio di idoneità) non appare più adombrata dall'abrogato comma 361 dell'articolo 1 della legge 145/2018.
Nell'attuale quadro legislativo, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici) lo scorrimento delle graduatorie (sia dei vincitori che degli idonei) è il sistema elettivo per la copertura dei posti vacanti. Mentre gli enti locali, che non aderiscono alla ricognizione di cui all'articolo 4, comma 3-quinques, del decreto legge 101/2013 o che non si rivolgono al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del Dlgs 165/2001, possono liberamente individuare le modalità di reclutamento alle quali fare ricorso.

Validità delle graduatorie
La Corte dei conti affonda la sua analisi sui termini di validità delle graduatorie concorsuali alla luce del recente intervento normativo operato dalla legge di bilancio per l'anno 2020 all'articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001. La legge 145/2018 (commi 362 e seguenti dell'articolo 1) ha previsto una proroga delle graduatorie approvate dal 2010 in poi, ma con un inedito meccanismo a scalare, corredato, per le graduatorie più datate, da condizioni e procedure aggiuntive. Le graduatorie approvate nell'anno 2011 hanno mantenuto la loro validità sino allo scorso 30 marzo e quelle approvate nell'arco temporale dal 2012 al 2017 cesseranno di avere validità il prossimo 30 settembre. Il comma 149 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020, novellando l'articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001, ha previsto che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione».
Per la magistratura contabile sarda il termine di validità biennale non riguarda gli enti locali. La legge di bilancio 2020 non ha intaccato la disciplina posta dall'articolo 91 del Tuel a mente del quale «per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».

Utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni
In ultimo, l'attenzione dei giudici contabili sardi si sofferma sull'evenienza, ipotizzata dal Comune, di ricorrere alle graduatorie di altre amministrazioni. Facendo proprio l'orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile sull'argomento, la deliberazione, nel ritenere possibile l'utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni, afferma che a presidio dei valori di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione - di diretta derivazione costituzionale - l'ente è tenuto a predefinire e a fissare, preferibilmente nel proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo.

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