Progettazione

Scuole e asili nido, il milleproroghe regala altro tempo per l'adeguamento antincendio

Alle scuole viene concesso un anno in più per la "messa a norma" mentre per gli asili nido vengono concessi due anni

di Mariagrazia Barletta

Arriva un rinvio delle scadenze per l'adeguamento alle norme antincendio di scuole e di asili nido. Alle scuole viene concesso un anno in più per la "messa a norma". Per gli asili nido, lo slittamento dei termini è, invece, di due anni. I differimenti rientrano tra le misure, di competenza del ministero dell'Istruzione, contenute nel Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022.

Scuole
Per le scuole, l'ennesimo differimento, che sposta di un anno il termine per la "messa a norma", fissandolo al 31 dicembre 2023, arriva dopo: una lunga sequenza di proroghe (l'ultima era stata concessa con il Milleproroghe del 2020), un piano straordinario per l'adeguamento antincendio da 98 milioni di euro per il triennio 2018-2021, un piano in fasi messo a punto nel 2016 che assegnava due termini (26 agosto e 26 novembre 2016) per attuare le prescrizioni di prevenzione incendi e la pubblicazione (nel 2017) di una normativa semi-prestazionale che avrebbe dovuto rendere più semplice (e meno oneroso) conformare le scuole esistenti ai requisiti di sicurezza antincendio. La normativa di prevenzione incendi delle scuole, risalente al 1992, concedeva cinque anni di tempo agli istituti affinché si adeguassero alle prescrizioni in essa contenute. Ma, nonostante i 25 anni di proroghe (dal 1997 al 2022, cui ora si aggiunge un ulteriore differimento di un anno), ad oggi solo il 33,4% delle scuole è in regola con gli adempimenti antincendio. Il dato, ricavato, dal Sistema nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, è stato diffuso dal ministero dell'Istruzione lo scorso 6 dicembre in occasione della presentazione del Piano da oltre 2 miliardi per la messa in sicurezza, la riqualificazione, l'adeguamento sismico e antincendio delle scuole.

L'impatto sul piano straordinario 2019-2021
Il Milleproroghe agisce anche sul Dl 59 del 2019 che aveva definito i dettagli del piano straordinario 2019-21 da 98 milioni. Il Dl aveva demandato al Viminale l'adozione di un decreto, i cui contenuti dovevano essere definiti di concerto con il ministero dell'Istruzione, che andasse a delineare le caratteristiche di un piano di adeguamento in fasi a scadenze successive per l'adeguamento delle scuole, «fermo restando il termine del 31 dicembre 2021» che lo stesso Dl 59 del 2019 aveva fissato come traguardo per il completamento della "messa a norma". Il riferimento temporale al 31 dicembre 2021 viene cancellato dal nuovo Milleproroghe. Dunque, nessuna scadenza è assegnata per l'emanazione del Dm interministeriale, che non ha ancora visto la luce. Questo, oltre a stabilire il piano di adeguamento in fasi successive, secondo il Dl 59 del 2019, avrebbe dovuto individuare idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, che le scuole avrebbero dovuto adottare fino al completamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi.

Asili nido
Infine, per gli asili nido si dispone la proroga di due anni per il completamento del primo ciclo di adeguamento previsto dal decreto del ministero dell'Interno del 16 luglio 2014, ossia dalla regola tecnica verticale di prevenzione incendi. La prima delle tre fasi di adeguamento va dunque completata entro il 31 dicembre 2024. Anche in questo caso, il nuovo rinvio si aggiunge a precedenti proroghe. Più nel dettaglio, il rinvio è per gli asili nido con più di 30 persone presenti (nel computo vanno considerati i neonati, i bambini ospitati e il personale di servizio), esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del Dm del 2014). Le prescrizioni da attuare entro il 31 dicembre 2024 riguardano: i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni e la "messa a norma" dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, nonché degli impianti elettrici e di sollevamento. Bisogna organizzare inoltre la gestione della sicurezza e installare un'opportuna segnaletica, un numero adeguato di estintori e i sistemi di allarme prescritti dalla normativa. Le scadenze che il Dm del 2014 assegna per la seconda e la terza (ed ultima) fase di adeguamento non subiscono ulteriori rinvii, restando fissate rispettivamente al 7 ottobre 2024 e 7 ottobre 2027.

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