Personale

Segretari, arretrati contrattuali non pesano nel calcolo della retribuzione di risultato degli anni precedenti

Vanno pagati se l'indennità erogata non era adeguata agli importi tabellari dell'ultimo biennio economico 2008/2009

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Debbono essere corrisposti al segretario gli arretrati relativi all'indennità di vacanza contrattuale se quella erogata non era adeguata agli importi tabellari dell'ultimo biennio economico 2008/2009, antecedente al rinnovo contrattuale del 17 dicembre scorso. La stessa indennità, nel contempo, non rileva ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva prevista per le sedi di segreteria convenzionate. Gli arretrati contrattuali, infine, non concorrono alla rideterminazione del monte salari utile al computo della retribuzione di risultato degli anni pregressi.

Giungono utili chiarimenti dall'Aran, in esito ai quesiti posti da un Comune, sulla corretta applicazione di alcuni istituti che risultano condizionati dalla stipula del nuovo contratto dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, relativo al triennio economico 2016/2018.

È accaduto che in certi enti l'indennità di vacanza contrattuale, che l'articolo 106, comma 2 del contratto impone di riassorbire nel trattamento tabellare a decorrere dal 1° gennaio 2021, sia stata corrisposta determinandola sul valore tabellare del biennio economico 2006/2007 e non adeguandola, poi, al successivo rinnovo 2008/2009. In questo caso, inevitabilmente, l'Agenzia rimarca che l'ente deve corrispondere al segretario, fermo il successivo conglobamento nel trattamento tabellare a norma del nuovo contratto, la differenza tra le due Ivc non attribuita fino al dicembre scorso.

Naturalmente resta fuori dal discorso, ed è pienamente confermata, la vacanza contrattuale introdotta dal comma 440 della legge di bilancio 145/2018, che si riferisce, rileva l'Agenzia, al successivo triennio economico 2019/2021, e che permane fino a quando non verrà riassorbita dal successivo rinnovo.

La Ivc, nel contempo, non può essere computata nella base di calcolo utile all'applicazione dell'indennità di convenzione che spetta al segretario titolare di segreteria convenzionata (articolo 45 del contratto dei segretari 16 maggio 2001) in quanto non è ricompresa tra le voci retributive puntualmente elencate nell'articolo 37, comma 1, lettere da a) a e) del medesimo contratto collettivo.

Di rilievo infine la precisazione fornita circa l'incidenza degli arretrati contrattuali rispetto al monte salari del segretario ai fini del calcolo dell'indennità di risultato. L'articolo 42, comma 2 del contratto collettivo del 16 maggio 2001, com'è noto, prevede che la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali possa raggiungere al massimo il dieci per cento del valore del monte salari dell'anno di riferimento.

L'Agenzia, ribadendo suoi precedenti orientamenti, rammenta che alla nozione si riconducono tutte le somme erogate al segretario nell'anno con riferimento al quale si deve erogare il risultato, così come trasmesse al Mef attraverso il Conto annuale del personale.

Rilevano pertanto sia le somme afferenti al trattamento fondamentale che a quello accessorio, ma non gli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo.

Premesso che il contratto 17 dicembre 2020 non prevede che siano corrisposti arretrati per la retribuzione di risultato, l'Aran conclude evidenziando che la corresponsione degli arretrati previsti dal contratto del dicembre scorso «può quindi incidere sul valore del monte salari sul quale è parametrata la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali, limitatamente agli arretrati relativi all'anno corrente, ma non anche con riferimento agli arretrati relativi ad anni precedenti».

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