I temi di NT+L'ufficio del personale

Segretari comunali, dirigenti sindacali, risarcimento danni e concorsi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Segretario comunale in commissione di concorso
Il Tar Sicilia-Catania, sezione II, nella sentenza 4 luglio 2022 n. 1776 ha affermato che quando il regolamento dei concorsi prevede che la commissione esaminatrice debba essere composta dal competente responsabile di area e da due esperti esterni, la nomina del segretario comunale in luogo di uno degli esterni determina illegittimità della composizione del collegio, dal momento che non si può definire, a tutti gli effetti, quale soggetto esterno il segretario, in ragione della funzione dal medesimo svolta nell'ambito dell'attività dell'ente locale. Ne consegue la caducazione di tutti gli atti della procedura.

Trasferimento ad altra sede del dirigente sindacale
Il trasferimento ad altra sede di lavoro del dirigente sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e della Rsu dove il dirigente ne sia componente (articolo 18, comma 4, del contratto del 7 agosto 1998) anche quando il dipendente sia sottoposto a procedimento penale. Il predetto assenso dell'associazione è necessario per la validità del trasferimento, senza che sia possibile scrutinare i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, 30 giugno 2022, nella sentenza n. 20827 precisando, quindi, che la pendenza del procedimento penale, quale fattore di incompatibilità ambientale del lavoratore, non ha rilevanza, non potendo condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale. Se l'amministrazione opera in difformità alle predette regole pone in essere un comportamento inficiato da presunzione di anti-sindacalità.

Risarcimento del danno alla salute
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno alla salute provando il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro, restando, invece, a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cosiddette "innominate") esigibili in concreto. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo il quale l'articolo 2087 del codice civile non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra. Solo se il lavoratore ha fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 30 giugno 2022 n. 20823.

È legittimo scomporre il punteggio di un concorso in soglie minime parziali
Il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 luglio 2022 n. 5571 ha indicato che l'amministrazione può legittimamente decidere di scomporre il punteggio minimo di 21/30 e quello massimo di 30/30 della prova scritta, anche a quiz, in diverse parti (punteggi parziali), a seconda delle materie trattate e quindi tenere separate le soglie di superamento, anche con riferimento alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. Di conseguenza, in modo corretto, perché la prova dia esito positivo per il candidato è necessario che questi consegua il sotto punteggio minimo prestabilito dal bando per ogni partizione. Questa modalità non viola l'unicità della prova, con relativo punteggio complessivo. Evita, invece, che i candidati non adeguatamente preparati su alcune delle materie d'esame vengano incongruamente ammessi alle fasi successive della procedura, solo per aver conseguito i 21/30 su una parte della prova.