Personale

Segretari comunali, i diritti di rogito vanno calcolati sullo stipendio effettivamente percepito

La magistratura contabile traccia la propria linea interpretativa sulle corrette modalità di erogazione dei compensi

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Periodo movimentato per i diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali. Se da una parte si è in attesa di conoscere il responso della Corte costituzionale sulla legittimità delle previsioni del decreto legge 90/2014 che hanno escluso i segretari dei Comuni e delle Province con dirigenza dal diritto di percepire questi introiti (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 26 luglio), dall'altra la magistratura contabile traccia la propria linea interpretativa sulle corrette modalità di erogazione dei compensi.
Con la deliberazione n. 33/2021, depositata lo scorso 27 luglio, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia ha affermato che la locuzione «stipendio in godimento» contenuta nella disposizione dell'articolo 10, comma 2-bis, del Dl 90/2014 va intesa nel senso che il calcolo del quinto dello stipendio deve essere commisurato al periodo di effettivo servizio svolto.

La richiesta di parere
Il comma 2-bis dell'articolo 10 del Dl 90/2014 stabilisce che «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento».
Ma cosa s'intende con la locuzione «stipendio in godimento»? Si deve fare riferimento allo stipendio tabellare teorico previsto per i segretari a prescindere dal servizio svolto, oppure, lo stipendio va rapportato al periodo di effettivo servizio svolto dall'interessato (definito stipendio percepito)? Questo l'oggetto della richiesta di parere formulata alla Corte dei conti territorialmente competente da un ente locale.

La risposta
I giudici contabili friulani, in primo luogo, offrono una esaustiva ricostruzione del quadro di riferimento in cui si collocano le disposizioni in materia di diritti di rogito. Dopodiché l'analisi affonda sulla corretta definizione del significato della locuzione «stipendio in godimento». Per i magistrati contabili, la linea interpretativa che propende nel far riferimento allo stipendio tabellare teorico e che cioè fa riferimento alla retribuzione annua spettante in astratto, è stata seguita da giurisprudenza ordinaria e amministrativa risalente e non univoca. Mentre l'opzione di lettura che porta a ritenere che debba farsi riferimento allo stipendio (tabellare) rapportato al periodo di effettivo servizio rappresenta l'attuale e costante indirizzo seguito dalla magistratura contabile espresso anche nell'orientamento del Consiglio di Stato n. 5183/2015.
La finalità derogatoria contenuta nel comma 2-bis, si afferma nella deliberazione, è essenzialmente perequativa in ragione del differenziale retributivo e non direttamente in funzione della responsabilità connessa all'attività rogante.
Nel fare ciò la norma in via d'eccezione rispetto all'integrale spettanza dei diritti di rogito all'ente locale attribuisce ai segretari che si trovino nelle condizioni del comma 2-bis una quota di tale provento da limitarsi al quinto dello stipendio; ma è anche ben vero che la stessa funzione rogante può esercitarsi entro il perimetro del servizio effettivamente svolto nell'ente. Diversamente, se la quota in parola venisse correlata ad un importo annuale astratto emergerebbe il rischio di corrispondere una remunerazione discordante con lo stato di fatto, nonché, con i criteri di corrispettività che contraddistinguono la retribuzione da riferirsi al periodo di tempo in cui è prestata l'attività lavorativa.
In conclusione, afferma la magistratura contabile friulana, la locuzione «stipendio in godimento» contenuta nella disposizione dell'articolo 10, comma 2-bis, del DL n. 90/2014 può aver un solo significato: il calcolo del quinto dello stipendio deve essere commisurato al periodo di effettivo servizio svolto dal segretario comunale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©