Personale

Segretari comunali, per la progressione di carriera conta il servizio effettivo

Il calcolo per l'ammissione al Corso Se.F.A. decorre dall'iscrizione in fascia professionale B

di Amedeo Di Filippo

Il conteggio del servizio valutabile per l'ammissione al Corso Se.F.A. decorre dall'iscrizione in fascia professionale B, che avviene al momento del superamento del corso Spe.s con il conseguimento dell'idoneità e relativo decreto prefettizio di iscrizione e da tale momento iniziano a maturare i requisiti per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale. Lo afferma il Tar Lazio con la sentenza n. 6038/2022.

Il fatto
Un segretario comunale iscritto in fascia professionale B ha inviato la domanda di ammissione al corso di specializzazione Se.F.A. 2020 per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale, respinta dal Mministero dell'Interno per mancanza dell'anzianità prevista dal bando. Oppone ricorso, ritenendo valido il requisito di anzianità per l'accesso al corso, in antitesi con il Viminale secondo cui dopo l'iscrizione in fascia B e aver svolto 2 anni di servizio effettivo in sedi con popolazione compresa tra 3.001 a 10.000 abitanti, l'interessato non avrebbe espletato 2 anni di servizio né presso un comune con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti né presso un'unione o comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Si è costituita anche l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali a difesa delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente.
L'articolo 4 del Dpr 465/1997 dispone che l'idoneità a segretario generale si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la scuola superiore, a cui sono ammessi i segretari che, dopo aver acquisito l'iscrizione alla fascia B, abbiano espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti e, successivamente abbiano espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti, o siano in possesso di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso unioni e/o comunità montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti. L'anzianità richiesta è quella relativa al servizio in qualità di segretario titolare e/o reggente, anche a scavalco, e/o supplente. Ai fini del computo dei requisiti possono essere cumulati i periodi riferiti alle diverse tipologie di servizi, purché svolti non contemporaneamente.

Il servizio
Il Tar Lazio rileva che il servizio valido ai fini dell'ammissione al corso inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione in fascia B, momento che va identificato alla luce di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del Contratto del 16 maggio 2001, ossia con il conseguimento dell'idoneità al termine dei corsi Spe.S, cui consegue l'idoneità e relativo decreto prefettizio di iscrizione, momento dal quale iniziano a maturare i requisiti previsti dal bando. Per questo non è legittima l'ulteriore previsione ivi contenuta circa la decorrenza dell'iscrizione alla fascia B dalla data di presa in servizio in sedi formalmente di fascia III, in quanto ai fini della progressione della carriera dei segretari le norme richiamano sempre l'anzianità di servizio e gli anni di servizio, senza specificare se debba farsi riferimento al servizio effettivamente svolto in qualità di segretario titolare di classe corrispondente all'idoneità acquisita ovvero possa attribuirsi rilievo anche al servizio prestato in qualità di reggente. Nemmeno assume rilievo il trattamento economico in godimento del segretario, in quanto costituisce una regola autonoma che non corrisponde a quanto disposto dalla normativa e non rispetta il criterio numerico di abitanti dell'ente di appartenenza.

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