Personale

Segretari comunali, «no» della Consulta alla normativa regionale

La Corte costituzionale ha ribadito l'assoluta riserva di legge statale in materia

di Pietro Verna

L'articolo 4, n. 1-bis) della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della La Regione Friuli-Venezia Giulia) non consente in nessun caso alla Regione Friuli Venezia Giulia di emanare norme in materia di segretari comunali, neanche quando sussista «la necessità di soddisfare la continuità dell'azione amministrativa degli enti locali». La previsione statutaria esige, infatti, che la potestà legislativa della Regione in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» deve avvenire in armonia «con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

Lo ha stabilito la Corte costituzionale (sentenza 23 luglio 2021 n. 167) che, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11 (Reggenza temporanea delle sedi di segreteria) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 2019 n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive) .

La norma dichiarata incostituzionale prevedeva «al fine di fare fronte alla grave situazione di carenza di segretari comunali [e] fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia» che:
• «l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo dei segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti» avviene mediante l'istituzione dell'«Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea, specificando che ad esso possono iscriversi i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all'articolo 13, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione»;
• i sindaci dei Comuni interessati, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante, «individuano il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza, scegliendolo nell'ambito di una terna di nominativi predisposta sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute dagli iscritti, ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico», fermo restando che «la mancata accettazione della sede da parte degli iscritti all'Elenco implica la decadenza dallo stesso»;
• il conferimento dell'incarico di segretario comunale reggente «implica la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali»;
• per il periodo di durata dell'incarico suindicato «i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono collocati in aspettativa senza assegni, subordinatamente al nulla osta da parte dell'ente di provenienza»;
• con regolamento sono disciplinati «gli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta dell'Elenco [nonché] alla determinazione dei criteri di priorità per l'individuazione delle terne e alle procedure di richiesta e assegnazione».

La Regione aveva sostenuto che la disciplina non si riferiva al segretario comunale ma al dipendente chiamato alla reggenza, «che non è un funzionario statale, onde la sussistenza della competenza legislativa regionale, il cui esercizio sarebbe legittimato anche dalla situazione emergenziale determinata dalla carenza di personale». Tesi che la Consulta ha respinto. L'Alta Corte ha confermato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «il segretario comunale, benché dipenda personalmente dal sindaco, intrattenendo un rapporto funzionale con l'amministrazione locale, resta tuttavia un funzionario statale, e il suo status giuridico, ancorché particolare, è interamente disciplinato dalla legislazione statale » (Corte costituzionale, sentenza n. 23 del 2019). Fermo restando che in tal senso milita la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 14905 del 2005) e della Corte di cassazione- Sezione lavoro ( sentenza n. 14288 del 2007: il segretario comunale, pur appartenendo al genus dell'impiego statale, ne costituisce una species, regolamentata da un ordinamento particolare, in correlazione con la peculiare caratteristica della non coincidenza dell'amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza le prestazioni).

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