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Segretari comunali, «no» dei sindacati all'apertura del Milleproroghe

Ipotesi maturata in un emendamento in fase di conversione del decreto legge

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Un fermo «no» all'ipotesi, maturata in un emendamento in fase di conversione in legge del Dl 198/2022 Milleproroghe, dell'iscrizione diretta nell'albo dei segretari comunali e provinciali dei vicesegretari comunali che abbiano svolto tale funzione presso gli enti locali per almeno tre anni. La scelta, che secondo gli estensori appare innanzitutto lesiva del principio costituzionale della concorsualità, rappresenta anche un pericolo per l'alta professionalità che la figura del segretario riveste negli enti e una netta contraddizione nel percorso avviato dal legislatore per garantire al più presto le assunzioni necessarie a rimpinguare i ruoli dell'albo e a coprire le troppe sedi prive della stessa.

Queste, in sintesi, le posizioni che emergono dalla nota a firma congiunta emanata il 25 gennaio da parte delle tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil Funzione Pubblica e dell'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Dl 198/2022, nel fissare, come ci si aspetta da un decreto Milleproroghe, lo slittamento di una serie eterogenea di termini e scadenze, vede profilarsi sul percorso di conversione in legge un emendamento, denominato «Salva piccoli comuni», che si propone di superare il grave problema della carenza di segretari presso gli enti, nell'ottica di dotarli al più presto di una figura di coordinamento che risulta oggi ancor più essenziale in ottica Pnrr, attraverso una scelta inedita. L'emendamento propone infatti di consentire, senza il passaggio attraverso la fase concorsuale, l'iscrizione all'albo a dipendenti degli enti che semplicemente abbiano esercitato le funzioni di vicesegretario per tre anni. Un'accelerazione mozzafiato, evidentemente, rispetto alle strategie finora perseguite.

Nella legge di bilancio 2023, infatti, si è prevista la possibilità di utilizzare i fondi per i comuni di minori dimensioni, introdotti dal Dl 152/2021, proprio al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli obiettivi del Pnrr, anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del segretario comunale. Non solo, si è data accelerazione alle procedure del corso-concorso per segretari: rammenta la nota che sono state definite misure che consentiranno l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali di tutti gli idonei del corso concorso COA2021, in fase di svolgimento, il che consentirà entro il prossimo anno l'iscrizione all'albo di ulteriori segretari che si aggiungeranno ai 507 vincitori del precedente COA6.

La professionalità richiesta ai segretari va salvaguardata, sottolineano le sigle sindacali firmatarie della nota, e perciò altre sono le misure che è bene mettere in campo per risolvere l'endemica carenza della figura: queste riguardano la fase concorsuale e i limiti alla spesa di personale degli enti locali.

Da un lato occorre «apportare misure correttive alla fase concorsuale, non recando pregiudizio alla serietà della selezione tesa ad individuare le migliori professionalità per svolgere il ruolo di segretario comunale». Ciò potrebbe attuarsi riducendo la durata delle procedure e investendo maggiormente sul periodo di tirocinio, oppure prevedendo procedure riservate per quei dipendenti, in possesso dei titoli di studio necessari, che già svolgano attività nei ruoli della pubblica amministrazione.

Inoltre, resta centrale il tema dei vincoli alla spesa di personale, che in tanti enti impediscono il reclutamento del segretario: a questo fine, come invero da più parti da tempo si invoca, la nota evidenzia che «l'unica misura davvero risolutiva che può essere prevista... consiste nell'escludere il trattamento economico del segretario dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio». Sul punto, occorre rilevare che invece, attualmente, la spesa di personale generata dal segretario impatta sul totale soggetto in tutti i vincoli, a partire da quello (probabilmente il più problematico da gestire) al trattamento accessorio, in base all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.