Personale

Segretari, il nodo dell'avocazione divide la categoria

Su questo tema e anche sulle disposizioni per la revoca si è aperto il confronto

di Arturo Bianco

L'assegnazione ai segretari di rilevanti compiti gestionali, con particolare riferimento alla attribuzione del potere di avocazione in caso di inadempienza, è legittima o si tratta di una materia estranea alla contrattazione collettiva? Su questo tema si è aperto il confronto: i favorevoli alla intesa mettono in evidenza che la disposizione contrattuale applica le previsioni dettate dalla normativa; per i contrari ha un carattere innovativo sul versante ordinamentale. Altra scelta contrattuale oggetto di contestazione è costituita dalle disposizioni sulla revoca.

Pare in ogni caso evidente la necessità che si rimetta presto mano tanto all'ordinamento degli enti locali per gli aspetti che riguardano il ruolo e le competenze dei segretari comunali quanto alle leggi sul pubblico impiego per il riordino della dirigenza. Le scelte contrattuali sono in ogni caso uno stimolo a che questi temi, che di fatto sembrano essere scomparsi dall'agenda legislativa, siano al più presto affrontati.

Si deve mettere subito in evidenza un dato. La direttiva impartita dal Governo e dal comitato di settore all'Aran è su questo punto, peraltro contestato a suo tempo dalla Fedir Sanità- Dipartimento Segretari e Direl, è assai chiara e univoca, anzi a essere precisi per alcune parti è stata integralmente recepita nella ipotesi di contratto: ad esempio è la direttiva che prevede espressamente l'assegnazione ai segretari del potere di avocazione nel caso di inadempienza. Come è noto, le direttive costituiscono un vincolo per l'Aran, che deve prevedere il loro recepimento nel contratto e la Corte dei conti, in sede di controllo sulla preintesa, è tenuta a verificare la loro effettiva applicazione.

Come dati normativi occorre fare riferimento in primo luogo all'articolo 97 del Dlgs 267/2000 che assegna ai segretari il compito di sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'attività, escludendo queste attribuzioni nel caso in cui nell'ente sia stato nominato il direttore generale. Inoltre, l'articolo 2 della legge 241/1990, nel testo introdotto dal decreto legge di semplificazione 5/2012, stabilisce che ogni ente debba individuare il soggetto dotato dei poteri sostitutivi in caso di inerzia e che, in assenza di una specifica individuazione, il compito è assegnato al dirigente generale o al funzionario di livello più elevato presente nell'ente. Infine l'articolo 100 del Dlgs 267/2000 prevede la revoca del segretario per la violazione dei doveri di ufficio.

Maria Concetta Giardina, responsabile del Dipartimento Segretari della Fedir, mette in evidenza che siamo in presenza di «un improprio rinvio alla contrattazione di materie che, ex lege, sono di stretta competenza legislativa» e che questo fa correre il rischio dell'instaurarsi di contenziosi. In particolare, sottolinea che la scelta contrattuale della avocazione degli atti dirigenziali in caso di inadempimento da parte dei dirigenti è cosa diversa dalla previsione legislativa dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia. E che la disciplina della revoca sembra costituire una sorta di terza sanzione che si aggiunge alla maturazione di responsabilità dirigenziale e di risultato.

Per Alfredo Ricciardi, che ne è il segretario, «l'Unione dei Segretari condivide il contenuto, perché esemplifica e descrive le attività di sovrintendenza e coordinamento che sono esplicitamente previste dalla legge. E' il TUEL a prevedere che il Segretario sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, non il contratto. E siccome quella funzione non è astratta e non può che esercitarsi con concrete attività di lavoro, il contratto ne cita i contenuti più tipici e più rilevanti. Se qualcuno si sorprende di queste attività, con una battuta potrei dire che noi siamo.. sorpresi della sorpresa. Peraltro il contratto sul punto è del tutto in linea con l'atto di indirizzo sulla base del quale si è aperta la negoziazione, atto di indirizzo che è stato già vagliato positivamente dalle istituzioni competenti. Sarebbe grave e costituirebbe un pericoloso precedente se un percorso negoziale a suo tempo autorizzato e poi svolto dovesse essere revocato in dubbio, verrebbe meno la stessa attendibilità del procedimento negoziale nel suo complesso. Ma siamo convinti che così non sarà».

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