Selezione delle offerte, il Consiglio di Stato detta la linea sulla distinzione tra migliorie e varianti
Legittimo proporre una diversa soluzione tecnica per la realizzazione di un progetto
A fronte di un progetto definitivo basato su elaborati che prevedono la realizzazione dell'opera con travi e pilastri in calcestruzzo, si considera una miglioria, invece che una variante, la realizzazione dell'opera con strutture in legno X-Lam, se tale soluzione «non incide sulla struttura architettonica né sulla funzione dell'edificio progettato». Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 21 giugno 2021, n. 4754, che ha confermato la legittimità del provvedimento con il quale la Provincia di Catanzaro aveva aggiudicato il servizio di progettazione per i lavori di demolizione e ricostruzione di un istituto scolastico a Lamezia Terme a un raggruppamento di professionisti che aveva proposto di realizzare l'opera in legno, in alternativa al bando di gara che prevedeva « una struttura a telai ortogonali in calcestruzzo armato».
La sentenza di Palazzo Spada
L'appellante aveva riproposto la tesi che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'offerta del raggruppamento aggiudicatario perché la realizzazione dell'opera in legno X-Lam sarebbe stata una «variante essenziale alla soluzione progettuale contemplata nel progetto definitivo posto a base di gara, e non una proposta migliorativa».
Tesi che non ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che:
1) il bando di gara aveva previsto nei criteri di valutazione delle offerte la valutazione di eventuali proposte progettuali migliorative;
2) i suindicati criteri lasciavano un ampio margine di valutazione tecnica riservata alla commissione giudicatrice sia in punto di «soluzioni e di materiali utilizzati nella composizione architettonica, sia per la possibilità [di] variare materiali e proposte nel [progetto] definitivo».
Da qui la sentenza in narrativa che ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- le migliorie si differenziano dalle varianti perché «le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico […], mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante» (ex multis, Consiglio di Stato: Sez. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 270; Sez. VI, sentenza 19 giugno 2017, n. 2969; Tar Puglia-Bari, sentenza 21 febbraio, n. 249);
- le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, fermo restando che «la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Consiglio di Stato, Sez. III: sentenza 7 marzo 2014, n. 1072 e sentenza 14 novembre 2017, n. 5258);
- deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, è consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 dicembre 2015, n. 5655).