I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Semplificazioni contabili per gli interventi del Pnrr

di Stefano Baldoni (*) Rubrica a cura di Anutel

Nei bilanci di previsione degli enti locali del 2022 giocheranno senza dubbio un ruolo centrale gli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, investimenti che devono avere celermente avvio alla luce della scadenza dell'anno 2026. Proprio per questi motivi il legislatore ha previsto una serie di norme speciali e derogatorie, aventi l'obiettivo di rendere più semplice possibile dal punto di vista contabile la gestione della relativa spesa.

Le prime rilevanti semplificazioni si rinvengono già nel Dl 77/2021 emanato la scorsa estate.

In primo luogo, viene estremamente semplificato il presupposto per l'accertamento delle entrate destinate al finanziamento delle opere del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del piano investimenti complementari (Pnc). L'articolo 15, comma 4, del Dl 77/2021 ha stabilito, infatti, che gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Pnrr e del Pnc sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. Per assumere l'accertamento dell'entrata, come noto presupposto indispensabile per avviare le procedure relative alla spesa, occorre normalmente disporre del provvedimento amministrativo di formale concessione, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa da parte dell'amministrazione erogante. Nel caso delle risorse del Pnrr e del Pnc è sufficiente la deliberazione di riparto o di assegnazione del contributo. Ciò permette di accelerare sensibilmente il processo di spesa, dato il lasso di tempo alle volte rilevante che intercorre tra la concessione del contributo ed il suo effettivo impegno. L'imputazione dell'entrata dovrà seguire il cronoprogramma della spesa, qualora il contributo sia erogato in base agli stati di avanzamento delle opere. Va rammentato che l'articolo 2 del Dm 11 ottobre 2021 ha previsto che le risorse del Pnrr saranno rese disponibili dal servizio centrale in favore dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento mediante una anticipazione del 10 per cento (elevabile in casi eccezionali), previa semplice attestazione dell'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero dell'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Le risorse successive saranno erogate per quote intermedie fino al 90 per cento massimo del totale per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali. Il saldo sarà erogato sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma e il raggiungimento dei milestone e dei target. Pertanto, la quota di anticipo del 10 per cento, qualora incassata in un esercizio precedente a quello di esigibilità della spesa, confluirà nel fondo pluriennale vincolato per finanziare la spesa negli anni di sua esigibilità (al ricorrere dei presupposti del principio contabile). Laddove non possa costituirsi il fondo pluriennale vincolato, le somme confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Quota che può applicarsi al bilancio in deroga ai limiti previsti per gli enti in disavanzo (articolo 1, comma 897-898, della legge 160/2019), come stabilito dal comma 3 dell'articolo 15 del Dl 77/2021. Le quote successive saranno invece imputate ai medesimi esercizi di esigibilità della spesa.

Un'altra rilevante semplificazione introdotta dal Dl 77/2021 riguarda gli enti che si trovano a operare in esercizio provvisorio, circostanza che ricorre oggi con frequenza tenendo conto del differimento del termine per approvare il bilancio 2022-2024 al 31 marzo. Il comma 4-bis del medesimo articolo 15 permette di iscrivere nel bilancio di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga alla regola dell'articolo 163 del Dlgs 267/2000 e del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Quest'ultimi ammettono le variazioni di bilancio in esercizio provvisorio solo per l'applicazione delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione (anche presunto) al fine per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente (articolo 187, comma 3, Dlgs 267/2000); quelle necessarie per la reimputazione delle entrate o delle spese; quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato e le altre previste dai paragrafi 8.4, 8.11, 8.12 e 8.13 del principio contabile. La norma, tuttavia, non chiarisce se la possibilità di operare variazioni al bilancio provvisorio per inserire le opere del Pnrr consenta anche di derogare al divieto operante in esercizio provvisorio di impegnare le spese di investimento (fatte alcune eccezioni). Nel silenzio della norma sembra però propendersi in senso positivo, tenendo conto che la finalità della stessa è quella di accelerare l'esecuzione dei progetti rientranti nel Pnrr. Finalità che sarebbe vana se si consentisse di iscrivere gli stanziamenti degli interventi in bilancio, accertare la relativa entrata ma non anche di prenotare o impegnare la spesa per dare avvio agli investimenti.

Un'altra norma di rilievo specifica per i progetti del Pnrr è quella contenuta nell'articolo 9, comma 6, del Dl 152/2021. La disposizione consente al ministero dell'Economia e delle Finanze di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi del Pnrr. La norma ha specificato che: «per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi Pnrr». In altri termini, gli enti beneficiari devono contabilizzare gli anticipi come trasferimenti e non come anticipazioni di liquidità. L'anticipo, infatti, non deve essere rimborsato dall'ente beneficiario, ma sarà reintegrato dall'amministrazione centrale

Il Dl 152/2021 spinge inoltre verso l'accelerazione della realizzazione delle opere del Pnrr, già a partire dalla prima fase di progettazione, come si evince dall'articolo 6-bis il quale consente di espletare le procedure per l'affidamento dell'attività di progettazione richiesta per la partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Pnrr o del Pnc anche se non vi è una specifica previsione nei documenti di programmazione previsti dall'articolo 21 del Dlgs 50/2016 (programma triennale opere pubbliche, piano biennale per l'acquisto di beni, servizi e forniture). Spesa che dovrà tuttavia trovare apposita fonte di finanziamento, salvo l'eventuale futura inclusione nel finanziamento derivante dal Pnrr, ove l'opera sia ammessa.

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 26/1/2022: Imu abitazione principale: evoluzione normativa e giurisprudenziale (15,00-17,00)

- 3/2/2022: le principali novità in materia di tributi locali per il 2022 - I parte (15,00-17,00)

- 4/2/2022: le principali novità in materia di tributi locali per il 2022 - II parte (15,00-17,00)

- 7-8/2/2022: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 10/2/2022: Imu e aree edificabili approfondimento sul concetto di edificabilità ed aree pertinenziali (10,00-12,00)

- 14/2/2022: l'autotutela nei tributi locali (10,00-12,00)

- 14-15/2/2022: corso di formazione per messi notificatori (9,00-11,00 / 15,00-17,00)

- 16/2/2022: Imu abitazione principale: pertinenze ed altre fattispecie (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 21/2/2022: le novità della dichiarazione Iva 2022 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI

- 17/2/2022: assunzioni e gestione del personale dopo il Dl 80/2021 (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

- 22/2/2022: cantiere "terzo settore" lo stato dell'arte sulla riforma (10,00-12,00)

- 24/2/2022: le società partecipate dagli enti locali: la governance societaria e le problematiche gestionali (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

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