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Semplificazioni, lavori in corso con pagamenti sprint: stati di avanzamento entro il 21 agosto

Direttori dei lavori, responsabili dei servizi tecnici e di quelli finanziari sono coinvolti in questa prova

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Emissioni di stati di avanzamento straordinari e pagamenti veloci sui lavori in corso, da portare a termine entro il 21 agosto. Direttori dei lavori, responsabili dei servizi tecnici e di quelli finanziari sono coinvolti in questa prova con scadenze rapide che difficilmente però potranno essere rispettate, considerato anche il periodo estivo. La sfida arriva dall’articolo 8, comma 4, del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), finalizzato ad accelerare i pagamenti alle imprese per concedere loro maggiore liquidità, intervenendo sui lavori già in corso di esecuzione.

Nello specifico, con riferimento alle lavorazioni già effettuate alla data del 17 luglio (giorno di entrata in vigore del decreto legge) il direttore dei lavori è tenuto ad adottare uno stato di avanzamento dei lavori (Sal), anche in deroga alle clausole contrattuali.

La scansione temporale prevede che il Sal venga adottato dalla direzione lavori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° agosto 2020.

Contestualmente, e comunque entro cinque giorni dall’adozione del Sal (6 agosto), dovrà essere emesso il certificato di pagamento. Entro 15 giorni dall’emissione del certificato, infine, dovrà essere effettuato il pagamento, in tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari.

Tensioni di liquidità potrebbero verificarsi laddove le opere sono finanziate con mutui soggetti a erogazioni a stato di avanzamento lavori (da Cassa depositi e prestiti per esempio), dal momento che la tempistica prevista dalla norma non appare compatibile con i tempi necessari per la richiesta e la successiva erogazione delle somme da parte dell’istituto mutuante.

In merito ai controlli, sono sospese fino alla fine di agosto le verifiche previste dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5mila euro. Meno chiara è invece la disciplina da applicare per il documento unico di regolarità contributiva. La normativa dell’emergenza ha stabilito che il Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, vale a dire, per ora, fino al 29 ottobre prossimo.

Il decreto semplificazioni, all’articolo 8, comma 10, prevede, ancora, che questa proroga di validità non si applichi alle procedure di selezione del contraente o per la stipula del contratto relative a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto. A questo punto occorre attendere che l’Inps chiarisca la portata di questa diversa disciplina del Durc.

L’articolo 8, comma 4 del decreto Semplificazioni prevede anche che siano riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

Ciò per dare attuazione alle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il rimborso di questi costi è previsto in occasione del pagamento del primo Sal successivo all’approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

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