Appalti

Dl Semplificazioni verso la Gazzetta: maxi-deroghe per i grandi lavori - La tabella con le novità articolo per articolo

Via le modifiche al subappalto. Antimafia meno rigida: ok ai contratti anche per imprese non censite dal Viminale

di Mauro Salerno

Una maxi-deroga a tutte le nome di legge per gli appalti di importo superiore fino a 5,3 milioni di euro. Opererà fino al 31 luglio 2021 e pur essendo in qualche modo messa nero su bianco nella prima versione del decreto semplificazioni, nella nuova bozza inviata alla «bollinatura» della Ragioneria, con la riscrittura dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del provvedimento, assume contorni ancora più ampi.

L'altra grande novità della nuova versione del Dl Semplificazioni è la cancellazione di tutte le misure relative al subappalto. Si tratta delle norme che agivano sul decreto Sblocca-cantieri dell'anno scorso. In un senso per cancellare una volta per tutte le norme (sospese fino al 31 dicembre 2020) che fanno gravare anche sull'impresa principale le irregolarità commesse dai subaffidatari, in un altro per cancellare la norma che portava dal 30% al 40% il testo sui subappalti (più volte bocciato da Bruxelles) fino a fine anno. Entrambe queste misure sono state alla fine espunte dalla versione finale del decreto. In questa tabella - aggiornata - diamo conto di tutte le novità del nuovo testo per appalti e edilizia privata articolo per articolo.

Il provvedimento inviato alla Ragioneria dello Stato con 65 articoli, dopo la pubblicazione in Gazzetta prevista ormai a ore, dovrebbe approdare in Senato a partire da metà mese.

La principale novità del nuovo testo, dicevamo, è la maxi-deroga per le opere medio-grandi. La nuova versione agisce su due commi (articolo 2,commi 3 e 4). Nel primo sembra esserci una stretta. Si dice, infatti, che le stazioni appaltanti, in deroga al codice, possono affidare con procedura negoziata senza bando anche gli appalti di importo superiore alla soglia europea, ma solo «per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi causati dalla pandemia». E solo nei casi in cui anche i termini abbreviati delle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Nel comma 4 arriva invece una deroga molto più ampia. Si dice infatti che nei casi di urgenza legati alla pandemia e negli appalti relativi a 12 settori che vanno dalle scuole alle strade, dalle infrastrutture di sicurezza a carceri sanità e aeroporti, inclusi gli interventi previsti negli accordi di programma di Anas e Rfi, le stazioni appaltanti possono agire in deroga a ogni norma di legge (incluso quindi tutto il codice appalti e le sue norme su procedure ordinarie e negoziate), limitando le Pa al solo rispetto delle direttive europee, del codice penale e del codice antimafia. La deroga, ampissima, ha praticamente un solo limite: quello temporale, visto che è prevista solo fino al 31 luglio 2021, salvo rimaneggiamenti in fase di esame parlamentare.

Una notazione va fatta sull'obbligo di rispettare le norme del codice antimafia. Il vincolo viene in qualche modo "annacquato" dalla forte semplificazione che arriva con l'articolo 3 del decreto. Dove si fa un forte passo in avanti (o indietro, a secondo dal punto di vista con cui si guarda alla questione) rispetto alle norme attualmente in vigore. Il punto riguarda la necessità di verificare che l'impresa controllata al momento dell'assegnazione del contratto sia libera da legami alla criminalità organizzata, attraverso l'interrogazione della Banca dati tenuta dal ministero dell'Interno. Oggi, se l'impresa è presente in banca dati si procede al contratto senza problemi. Se invece l'impresa non risulta censita scattano i controlli delle prefetture, per garantire l'assenza di ombre criminali.

Il decreto semplificazioni agisce proprio su quest'ultimo punto. Anche se l'impresa non risulta nella Banca dati antimafia il contratto può essere stipulato. Basta che non riguardi soggetti sottoposti a misure di prevenzione e fatta salva la revoca o la risoluzione del contratto all'esito dei controlli successivi. Inutile dire che queste verifiche, però, potrebbero arrivare al traguardo anche a cose fatte, soprattutto nel caso di forniture di piccolo importo, vanificando i paletti preventivi previsti dal codice che la maxi-deroga sembrerebbe in linea di principio voler salvaguardare.

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