Semplificazioni, Porta Pia chiarisce: non servono giustificazioni per affidare senza gara i piccoli appalti
La risposta delle Infrastrutture ai quesiti delle Pa sugli affidamenti diretti sotto 150mila euro con le deroghe del Dl 76
Non c'è bisogno di dare giustificazioni o chiedere preventivi a più ditte per decidere di assegnare senza gara a un'impresa di fiducia un appalto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 150mila euro (75mila euro se è in ballo un servizio di ingegneria o architettura). A ribadire il principio di massima applicazione delle deroghe previste dal decreto Semplificazioni nell'assegnazione dei contratti pubblici di piccolo importo è il ministero delle Infrastrutture, attraverso il servizio di risposta ai quesiti inviati dalle stazioni appaltanti.
L'occasione è fornita da due richieste di parere relative al'applicazione delle scorciatoie normative messe in campo dal decreto Semplificazioni (Dl 76/2020, convertito nella legge 120/2020) per accelerare gli investimenti nel periodo critico dell'emergenza sanitaria. Le istanze di chiarimento riguardano le deroghe all'impianto normativo del codice appalti per i micro-contratti. In sostanza, le richieste formalizzate dalle Pa (con i quesiti 753 e 764 appena pubblicati dal Mit) puntano a sapere se per affidare questo tipo di commesse sopravviva o meno qualche obbligo di motivazione o di confronto tra preventivi.
La risposta del Mit spazza via ogni dubbio. «L'affidameno diretto» messo in campo con le deroghe del decreto Semplificazioni «non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato». «Il legislatore, infatti - si spiega nella risposta al quesito -, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi».
La possibilità di mettere a confronto più offerte non è preclusa, ma rappresenta soltanto una «best practice». In quanto «l'affidamento diretto avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi». Confermato, invece, l'obbligo di rispettare i principi basilari di non discriminazione e trasparenza (articolo 30 del codice appalti).
Per il Mit però non bisogna però farsi troppi scrupoli. Se è verò che chiedere più preventivi non è vietato e anzi rappresenta una buona prassi, bisogna tenere a mente che questo non deve comportare «una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione».
Su punto il ministero ricorda che «negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto»
Un altro chiarimento riguarda la possibilità procedere all'assegnazione con una determina redatta in forma semplificata. «Tale atto - si legge nel parere Mit - conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».
Una volta arrivati all'aggiudicazione non ci sarà neppure bisogno di dare comunicazioni alle imprese eventualmente invitate a presentare un preventivo. Anche se fornire questo tipo di comunicazioni, si puntualizza nel parere n. 795, «appare in linea con la legge 241/1990» sui procedimenti amministrativi.