Senza tetto, il Comune non può cancellarli dall’anagrafe
Diritto fondamentale scegliere un recapito <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">che eviti la marginalità</span>
Il comune non può cancellare dall’anagrafe il senza fissa dimora residente in Italia, se ha indicato come “domicilio”, un recapito per ricevere corrispondenza e comunicazioni. Nè può collocarlo in un indirizzo fittizio, un “non luogo” inesistente se è dimostrata una relazione non precaria, a prescindere dalla temporaneità, tra il richiedente e il posto da scelto. La Cassazione (sentenza 32294) respinge il ricorso di un Comune e decide una causa malgrado il ricorso fuori tempo massimo. Lo fa ritenendo...



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