Fisco e contabilità

Separazione contabile, le regole Arera vincono sulla disciplina generale

I chiarimenti del Mef in risposta a un quesito di Utilitalia

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di Stefano Pozzoli

A fugare il rischio di duplicazioni tra varie forme di contabilità separata (si veda Nt+ Enti locali & Edilizia del 20 aprile), almeno per quanto riguarda i soggetti regolati da Arera interviene ufficialmente il Mef, rispondendo a un quesito posto da Utilitalia, la federazione che rappresenta appunto le aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas.

Utilitalia aveva infatti richiesto alla Struttura di monitoraggio ex articolo 15 del Testo unico sulle partecipate un parere «volto a chiarire che, per le società operanti nei settori regolati in cui l'Autorità competente abbia già adottato provvedimenti per la separazione contabile, l'obbligo imposto dal Tusp si considera assolto attraverso l'applicazione delle direttive settoriali».

Al quesito il ministero dell'Economia risponde positivamente e in modo molto chiaro: «Come specificato nell'Orientamento del 28 maggio 2018, le funzioni della Struttura trovano un limite nella disciplina e nelle competenze attribuite dalle norme di settore ad altri soggetti istituzionali. Essa non può, quindi, sovrapporsi alle valutazioni delle Autorità preposte alla vigilanza sull'osservanza di specifiche normative di settore».
Da qui la conclusione: «Tenuto conto della riserva di competenza che la legge 14 novembre 1995, n. 481, riconosce ad Arera in materia di regolazione e controllo e, in particolare, considerato quanto stabilito dalla lettera f) del comma 12 dell'articolo 2 del medesimo testo normativo che attribuisce a detta Autorità il compito di "emanare le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verificare i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati", si ritiene che le direttive sulla separazione contabile emanate dall'Arera possano essere utilizzate per adempiere gli obblighi imposti dal Tusp nella misura in cui risultino funzionali, altresì, alle finalità che presiedono alla normativa sulla separazione contabile posta dallo stesso Tusp».

La risposta del ministero chiarisce dunque in via definitiva che non c'è necessità per i settori regolati di adempiere a ulteriori oneri di contabilità separata. Resta forse un dubbio relativo al comparto rifiuti, per i quali si ritiene però che le aziende debbano seguire le disposizioni Arera, che comportano comunque una sostanziale separazione contabile. Per altro il medesimo Dlgs 333/2003, che ha introdotto la contabilità separata nel nostro ordinamento prevede all'articolo 6 che "le disposizioni si applicano alle attività non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche", intendendo che quindi anche il settore dei rifiuti è sottratto alla disciplina generale di cui si fa interprete la Direttiva Mef.

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