Appalti

Servizi e forniture, revisione dei prezzi solo se indicata chiaramente nei bandi

L'Anac conferma il limite inderogabile dell'articolo 106 del codice che consente modifiche di valore solo se la possibilità è definita nei documenti di gara «in clausole chiare precise e inequivocabili»

di Massimo Frontera

Le legittime richieste degli operatori per l'adeguamento economico di contratti in corso di esecuzione di servizi e forniture continuano a scontrarsi con una normativa che li penalizza, in quanto mette su piani diversi gli appalti di lavori, da una parte, e gli appalti di servizi e forniture dall'altra. I primi - grazie al forte pressing dei costruttori - hanno trovato misure ad hoc nel codice appalti, attraverso meccanismi compensativi e di riequilibrio contrattuale introdotti attraverso la decretazione d'urgenza del governo e la successiva conferma da parte del legislatore. I secondi sono rimasti a bocca asciutta, per così dire.

L'occasione per riproporre quella che l'Anac ha denunciato come una situazione che è necessario superare è il parere rilasciato con un atto firmato dal presidente dell'Autorità Giuseppe Busia all'Arma dei Carabinieri relativamente alla possibilità di modificare dei contratti di appalto in corso relativamente all'aspetto del prezzo (ma non solo). L'appalto in questione riguarda la fornitura di carta in risme. La stazione appaltante chiede indicazioni - proponendo una sua soluzione - per adeguare i valori indicati nel bando a un livello più in linea con i prezzi cresciuti a causa di pandemia, guerra e conseguente crisi energetica.

Nella risposta l'Anac premette anzitutto che la soluzione proposta dall'Arma dei Carabinieri è impraticabile. L'idea era quella di adeguare il contratto invocando l'articolo 1664 del codice civile (che consente all'appaltatore di chiedere una modifica contrattuale per effetto di circostanze imprevedibili che causino aumenti o diminuzioni del costo di materiali o manodopera). Poi l'Anac rimarca la circostanza che i contratti in corso le misure di riequilibrio contrattuale contro il caro prezzi hanno finora riguardato i soli appalti di lavori e non quelli di servizi e forniture, nonostante la stessa Autorità abbia sollecitato a Governo e al Parlamento «un urgente intervento normativo» di tipo compensativo analogo a quello adottato per gli appalti di lavori, e questo per «far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture».

Ai committenti di servizi e forniture che vogliano modificare i valori nei bandi in corso non resta che fare i conti con i limiti dell'articolo 106 del codice appalti: «le stazioni appaltanti - si legge nell'atto firmato dal presidente dell'Anac - possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall'art. 106 citato, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara "in clausole chiare, precise e inequivocabili"». Più in generale l'Autorità rimanda al "Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici", appositamente indicato per orientare le stazioni appaltanti nella difficile stagione pandemica e post pandemica, inclusi i casi di variazioni ai contratti in corso di esecuzione (sempre appunto entro i limiti tracciati dal codice appalti).

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