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Servizi locali, partecipate, porti: Ddl concorrenza in retromarcia

Le modifiche approvate in commissione ridimensionano il testo base del governo

di Carmine Fotina

Con le prime modifiche approvate in Senato il disegno di legge per la concorrenza fa più di un passo indietro. Su servizi pubblici locali, partecipate statali e porti lo schema originario del governo esce ridimensionato. E si preannuncia ora lo stralcio dell’articolo 32 sul sistema di nomina dei componenti delle Authority, che si sta infrangendo sul muro compatto di tutta la maggioranza contraria alle commissioni di tecnici che dovrebbero selezionare i candidati mentre resterebbe alle Camere la definizione delle procedure di nomina di loro competenza.
In attesa di un testo definitivo che sancisca l’accordo sulle concessioni balneari, sono state votate ieri in commissione Industria al Senato le riformulazioni su una serie di articoli sui quali era già stata raggiunta l’intesa politica nei giorni scorsi.

Servizi pubblici locali

Rivista in alcuni punti cruciali la delega al governo per la riforma dei servizi pubblici locali, da esercitare entro sei mesi. È stato stralciato l’obbligo per gli enti locali, per gli appalti sopra soglia comunitaria, di giustificare con una motivazione anticipata, da trasmettere all’Antitrust, la scelta di ricorrere alla gestione in-house. Per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi, si terrà conto anche «delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici». La maggioranza ribalta anche un’altra norma del governo, estendendo anche alla modalità con gara l’obbligo di un sistema di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, della qualità, dell’efficienza della gestione, inizialmente previsto solo per l’in-house. Il Movimento 5 Stelle rivendica di aver difeso la proprietà pubblica dell’acqua e degli altri servizi ottenendo lo stralcio della previsione di una revisione della «proprietà» delle reti e inserendo il concetto di «tutela» della proprietà pubblica.

Società partecipate

Un emendamento limita il testo base del governo che assegnava alla Corte dei conti compiti nella valutazione della costituzione di nuove società pubbliche o acquisizione di partecipazioni da parte della pubblica amministrazione. Con la modifica approvata in commissione, la Corte deve dare il suo parere su sostenibilità finanziaria, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, entro 60 giorni, trascorsi i quali l’amministrazione interessata può comunque procedere. Ma non solo: la Pa può procedere anche in presenza di un parere in tutto o in parte negativo, purché motivi la decisione e ne dia pubblicità sul proprio sito internet. E non basta ancora. Viene stralciato il comma che il governo aveva inserito per ridurre da 3 a 2 anni il periodo obbligatorio di deposito di un bilancio o di svolgimento di atti di gestione in capo alle società pubbliche, prima che si proceda d’ufficio alla loro cancellazione dal registro delle imprese.

Porti

Il Ddl modifica l’articolo 18 della legge 84/1994 sulla portualità. Torna la previsione di un decreto del ministero delle Infrastrutture che deve uniformare la disciplina sulle concessioni, in materia di rinnovo, durata e canoni. Resta invece in capo alle Autorità portuali la pubblicazione degli avvisi per l’affidamento delle nuove concessioni. A sorpresa però, rispetto al testo base del governo, viene reintrodotta la possibilità per le Autorità di sistema portuale di sottoscrivere, nell’ambito delle procedure di affidamento delle concessioni, accordi integrativi o sostitutivi con i privati ai sensi della legge 241. Una misura che secondo alcuni addetti ai lavori comporta il rischio che il contenuto delle concessioni possa essere ispirato almeno in parte dallo stesso concessionario. Viene confermata la possibilità di cumulo di concessioni nello stesso ambito portuale (se si tratta di grandi porti) anche per la stessa attività ma con divieto di scambio di manodopera tra diverse aree demaniali. Il nuovo testo prevede poi che l’Autorità portuale valuti il rilascio di nuove concessioni, in relazione a possibile abuso di posizione dominante, nel caso di richieste di cumulo.

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