Amministratori

Servizi locali, dalla riforma un colpo rischioso all'in house delle quotate

Il decreto rientra tra gli strumenti attuativi e di diritto derivato della legge sulla concorrenza, a sua volta inquadrata nel Pnrr

di Stefano Pozzoli

Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica continua il suo percorso. La scelta è irrituale sotto molti punti di vista ma è giustificata dal fatto che il decreto rientra tra gli strumenti attuativi e di diritto derivato della legge sulla concorrenza, a sua volta inquadrata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Interessante quindi analizzarlo, così da comprendere come vengano declinati alcuni obiettivi, tra cui rientra in primo luogo la scelta di ridurre gli affidamenti diretti e quindi anche l'in house providing in nome della esigenza di aprire il mondo dei servizi pubblici locali al mercato.

Il decreto, si ricorda prevede un nuovo atto per l'affidamento del servizio, ovvero una deliberazione di affidamento del servizio che, nel caso di affidamento in house, richiede una «qualificata motivazione» che documenti la ponderazione della scelta (articolo 17) e che, nel caso di servizi a rete, deve essere accompagnata, da un piano economico finanziario-asseverato, che preveda lo sviluppo per il primo triennio e per tutta la durata del piano. È quindi logico che venga disposta l'abrogazione dei commi 20, 21e 25 dell'articolo 34 del Dl 179/2012 (articolo 36, comma 1, lettera h) e quindi della vecchia relazione ex articolo 34, che rappresenterebbe oggi un inutile duplicazione della nuova deliberazione, come immaginata dal decreto delegato.

Non è coerente con la delega, invece, che venga nei fatti riproposta la comunicazione preventiva rifiutata a suo tempo dal Parlamento nel percorso della legge concorrenza, indicazione che viene qui elusa prevedendo che «il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione» (articolo 17, comma 3).

Incomprensibile, in questo quadro, è invece la contestuale abrogazione del comma 22 dell'articolo 34 del Dl 179/2012, che è cosa completamente diversa. Tale disposizione prevede che gli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica quotate, se esistenti alla data del 31 dicembre 2004 cessano solo alla scadenza prevista nel contratto di servizio (o, in assenza di previsione di scadenza, comunque al 31 dicembre 2020). La attuale formulazione, si ricorderà è il frutto di un accordo tra Italia e Commissione Europea, che consentì, nel 2015, di chiudere positivamente le procedure di infrazione comunitaria avviate in materia (articolo 8, comma 1, della legge 115/2015).

Al di là della genesi della disposizione, però, non si comprende per quale ragione oggi si voglia intervenire bruscamente, tanto più che le concessioni rimaste in essere sono oramai di numero ridotto (riguardano quasi esclusivamente il servizio idrico integrato), colpendo per di più le sole società ed interferendo con i mercati finanziari, in una situazione di fatto in via di fisiologica risoluzione. In pochi anni questi affidamenti andranno a naturale scadenza, perché creare dei problemi ad una Borsa che già attraversa una fase turbolenta per mille altre ragioni?

Dal nostro punto di vista, per altro, proprio l'esempio, a nostro giudizio positivo, delle vicende che hanno condotto al comma 22 dovrebbe portarci a ragionare in modo diametralmente diverso, ovvero favorendo i processi di quotazione, ed inserendo concreti meccanismi di incentivazione per le aggregazioni tra società (in merito si attende il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto all'articolo 5, a oggi però limitato, curiosamente, alle aggregazioni tra enti d'ambito), anche garantendo il mantenimento degli affidamenti in essere, senza i quali il valore di molte imprese sarebbe pressoché nullo.

Infatti, una soluzione pragmatica e coerente con l'obiettivo di ridurre le società in house providing (e con esse il numero, a regime, degli affidamenti diretti), sarebbe proprio quella di consentire, magari per un periodo transitorio, il mantenimento di questi affidamenti, in caso di autonoma quotazione o di aggregazione con società quotate esistenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©