Il CommentoFisco e contabilità

Servizi, serve una nuova sperimentazione gestionale dei diversi strumenti di partenariato pubblico-privato

di Ettore Jorio

Il pubblico "imprenditore" da solo non ce la fa più. Tantissimi gli esempi. Brutti alcuni pericolosi disservizi "assicurati" dalla Pa a fronte di una crescita dei numeri di imprese private, esercenti in settori "protetti" attraverso una sorta di deregulation incidentale. Il difetto di non pervenire a ragionare e legiferare annualmente su una legge regolatrice del mercato e della concorrenza ha reso difficile la programmazione sia degli strumenti economici di natura pubblica che quelli occorrenti per la previsione degli andamenti imprenditoriali.

Meno male che l'Ue c'è
Il Pnrr con le sue ineludibili condizioni di legiferazione statale, insite nel cronoprogramma esibito e condiviso dall'Ue, finalizzato al godimento delle ingenti risorse europee, imponeva 55 obiettivi da conseguire entro il 2022 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 6 settembre). Tra questi, l'approvazione della legge annuale di regolazione del mercato interno e della concorrenza. Un risultato raggiunto con l'approvazione della legge 5 agosto 2022 n. 118, soggetta tuttavia a una caterva di provvedimenti, assegnati oramai al nuovo Governo, del tipo atti ricognitivi e decreti ministeriali, regolamentativi e attuativi.

Le ragioni della parità delle chance imprenditoriali non possono essere eluse
Un punto importante, sotto il profilo dell'impegno delle risorse pubbliche impegnate, sui servizi essenziali da rendere e sulla sopravvivenza di un mondo imprenditoriale di grande portata economica, è quello che ha regolato il sistema afferente all'erogazione privata dei servizi sociosanitari. Impegnando in tal senso le Regioni e i Comuni, questi ultimi titolari sino a oggi della rete dell'assistenza sociale. Un problema non limitato a un tale ambito, bensì esteso a tutti i servizi pubblici a istanza elevata e diffusa. Primi fra tutti quelli: dei trasporti pubblici locali, in alcune regioni ancora di bassissima qualità erogativa, della tutela ambientale, compreso il dissesto idrogeologico, dell'istruzione e dell'alta formazione, così com'è «già privatizzata» e, con questo, lasciata al libero arbitrio del conseguimento di titoli via web. Infine della tutela delle belle arti, rivitalizzata solo dall'insediamento di buoni manager, anche stranieri, che stanno via via sopperendo a una burocrazia storicamente non propriamente adeguata a tesorizzare la ricchezza archeologica del Sud.
Un agonismo nel sociosanitario, da estendere ovunque, che fa bene all'impresa e alla collettività. Interpretando la ratio legislativa, ma soprattutto individuando la tipologia dello strumento normativo prescelto (legge 118/2022) implementativo dell'esistente che regola l'anzidetto tema, non è difficile desumere che, in materia di esercizio imprenditoriale delle attività esercenti nei due ambiti (sanitario e sociale), si configura un obiettivo di più vasta portata innovativa sino ad arrivare alla definizione del soggetto accreditato da contrattualizzare a esito di una procedura di evidenza pubblica.

Il sistema della produzione mista è oramai alla porta
Nel tema specifico così come negli altri, dove in alcuni è da tempo in esercizio, ci dovrà essere anche altro: a) il ricorso a una sperimentazione gestionale, fondata il più possibile in regime di associazione in partecipazione ovvero sulla costituzione di società di scopo a partecipazione pubblica; b) la frequenza di innovazioni gestionali magari affidate ad apposite fondazioni ad hoc; c) sino ad arrivare a un più consolidato rapporto di partnership da concretizzare nelle diverse formule giuridico-economiche oramai di casa nell'ordinamento, tra le quali il project financing ovvero ricorrendo a configurazioni contrattuali del tipo build-operate. Il tutto, incentivato dall'influenza dei più frequentati strumenti giuridico-economici generativi di partenariati pubblico/privato (Ppp). Prioritariamente, di quelli che incidano favorevolmente sul sistema infrastrutturale strade, ponti, impianti, eccetera), rappresentativo di un altrimenti insolito ingente capitale fisso e di servizio, strumentale a favorire il successo economico ed erogativo delle anzidette iniziative miste. In tal senso così contribuirà anche il Pnrr, con il finanziamento delle nuove strutture, del tipo anche quelle di assistenza sanitaria territoriale (Cot, case e ospedali di comunità). Al riguardo di questi ultimi, colmando a proposito la mancata previsione dell'obbligo di accreditamento istituzionale delle suddette strutture, dovrebbe individuarsi una forma, alternativa a quella esclusivamente pubblica, di innovazione gestionale pubblico-privata, attesa la difficoltà del conto economico dei diversi sistemi sanitari regionali di farsi carico di tutto il personale occorrente per renderle funzionanti ai livelli desiderati.

Su queste ed altre ipotesi è facile arguire che gli uffici di Strategia&Sviluppo delle associazioni imprenditoriali di categoria, operanti nell'ambito sociosanitario, staranno scaldando da tempo i motori per far sì che tali progetti diventino una futura realtà godibile, sia sul piano imprenditoriale che di utilità collettiva.