Personale

Sì all'accesso agli atti con i dati individuali sul salario accessorio

Non può essere ritenuta sufficiente la trasmissione dei dati in forma aggregata

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Non è possibile negare alle associazioni sindacali l'accesso agli atti relativi dei dati, in forma individuale, che attengono alla distribuzione delle risorse economiche oggetto di contrattazione integrativa. Non può essere ritenuta sufficiente la trasmissione dei dati in forma aggregata e parzialmente disaggregata per soddisfare l'attività di verifica sulla destinazione delle risorse. Sono queste le conclusioni cui giunge il Tar per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 42, pubblicata lo scorso 3 febbraio.
Si tratta di una sentenza che vede protagonista un istituto scolastico, per altro in controtendenza con quanto affermato di recente dal Garante della privacy (nota protocollo n. 49472 del 28 dicembre 2020), ma i cui contenuti possono rappresentare utili spunti di riflessione ad ampio spettro per le pubbliche amministrazioni.

Il fatto
Un'organizzazione sindacale ha proposto istanza di accesso agli atti per ottenere copia della documentazione relativa alla distribuzione delle risorse economiche oggetto di contrattazione integrativa, ciò al fine di verificare la congruenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto.
L'ente, al fine di contemperare il diritto all'informazione sindacale con quello alla riservatezza dei dipendenti, stante anche l'assenza di specifiche disposizioni contrattuali che impongono la comunicazione dei dati in forma individuale, ha negato l'accesso.
È stato così ritenuto sufficiente, ai fini delle verifiche richieste dalla parte sindacale, la trasmissione dei dati in forma aggregata e parzialmente disaggregata.
Sulla scorta di questa decisione, l'organizzazione sindacale ha così promosso ricorso al Tar.

La decisione
Per il giudice amministrativo il contratto nazionale della scuola riconosce alle organizzazioni sindacali un diritto all'informazione, quale presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti, il quale ha per oggetto tutte le materie per le quali si prevede il confronto o la contrattazione integrativa (formulazione identica a quella contenuta nell'articolo 4, comma 1 e 4 del contratto delle funzioni locali del 21 maggio 2018). Queste disposizioni permettono di riconoscere la piena legittimazione dell'associazione sindacale ricorrente a esercitare l'accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori.
Per il tribunale, sussistono, infatti, gli elementi richiesti dall'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge 241/1990, ovvero un «interesse diretto, concreto e attuale» (quello cioè alla verifica della congruità tra quanto contratto e corrisposto), e una «situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» (ovvero il diritto all'informazione dell'associazione sindacale sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva).
Si legge ancora nella sentenza come, ai fini dell'esercizio delle prerogative sindacali di verifica, la documentazione contente i dati in forma aggregata o parzialmente disaggregata, fornita dalla scuola, è insufficiente poiché non consento un controllo puntuale e completo circa la destinazione degli importi costituenti i trattamenti economici accessori.
Il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti non può essere invocato nel caso di specie per giustificare un'ostensione parziale e incompleta dei dati (che peraltro, benché notificati dai ricorrenti, non hanno coltivato alcuna iniziativa processuale), poiché il dato retributivo non può essere ricondotto al «dato personale» regolamentato dal Codice della privacy.

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