Sì al comando o distacco alla Pa del personale proveniente da partecipate o enti dipendenti
Anche per esigenze strettamente collegate all' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Si applica anche ai dipendenti delle società controllo pubblico e degli enti pubblici non economici la disciplina su distacco e comando di personale. Il comma 898 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) introduce infatti una importante novità all'articolo 19 del Tusp, consentendo alla pubblica amministrazione l'utilizzo di personale proveniente dalle società partecipate o enti dipendenti. Sino a oggi era infatti possibile solo il processo inverso, cioè il comando o distacco dalla pubblica amministrazione alle società partecipate.
Diverse le funzioni di questi due istituti giuridici. Secondo quanto disposto dall'articolo 30 del Dlgs 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In questo caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. L' articolo 56 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (Dpr 3/1957), stabilisce invece la possibilità di comandare l'impiegato di ruolo a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, per un tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Con la modifica in questione, il comando (o il distacco) di personale potrà essere attivato anche per esigenze strettamente collegate all' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata massima sarà di un anno e il suo utilizzo non potrà andare oltre il 31 dicembre 2026. Restano fermi infine per le amministrazioni riceventi i limiti quantitativi stabiliti dall' articolo 30, comma 1-quinquies, del Dlgs 165/01.
Sempre in tema di società pubbliche, il comma 383 della medesima legge di bilancio dispone la non applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 5, primo periodo, del Tusp alle società in house titolari di concessioni autostradali, di cui all'articolo 13-bis del Dl 148/2017, comma 1, lettera b), appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione. A queste società, ancorchè in perdita per tre esercizi consecutivi, o che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, non saranno dunque applicati i divieti di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, di erogazione di trasferimenti straordinari, concessione di aperture di credito o rilascio di garanzie.
Tra le novità infine la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni sul ripianamento delle perdite di esercizio delle società di capitali. L'articolo 3, comma 9, del Dl 198/2022 (Milleproroghe 2023) ha infatti esteso all'esercizio 2022 le disposizioni di favore introdotte per contrastare la crisi pandemica dall' articolo 6, primo comma, del Dl 23/2020. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano dunque gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.