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Si sblocca il Durc di congruità: dal primo novembre controlli sull'incidenza della manodopera nei cantieri

Registrato dalla Corte dei Conti il decreto del ministero del Lavoro che impone la verifica del peso dei lavoratori sulle opere pubbliche e private

di Mauro Salerno

Tutto pronto per il Durc di congruità. Il documento chiamato ad attestare l'incidenza minima della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili che i sindacati del settore invocavano da anni. È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto firmato Il ministro del Lavoro Andrea Orlando che era previsto dal decreto Semplificazioni del 2020. Si sblocca così l'introduzione del nuovo documento di regolarità. La novità, chiarisce lo stesso ministero, si applicherà «ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021».

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo definito dalla parti sociali del settore edile il 10 settembre 2020. Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario.

Scorrendo i dati delle tabelle allegate al decreto si scopre che l'attività per la quale è prevista la maggiore incidenza di manodopera riguarda il restauro e la manutenzione degli edifici tutelati (30%). Per la ristrutturazione di un edificio civile è considerata sufficiente un'incidenza del 22 per cento. Invece, per la costruzione ex novo di un fabbricato civile, inclusi impianti e forniture si scende al 14,28%, per le opere stradali al 13,77 per cento.

«Il provvedimento - sottolinea il ministero - punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa».

Il decreto chiarisce (articolo 4) che per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva «è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori». Per i lavori privati, la congruità «deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente». «A tal fine - si legge sempre nel provvedimento -,l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva».

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Nel caso la cassa non riscontri la congruità il decreto prevede un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale, spiegano al ministero «l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc online per l'impresa affidataria».

Se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è inferiore al 5 per cento scatta un meccanismo per cui la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità «previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento».

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