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Sicurezza gallerie stradali, i gestori devono indicare il responsabile ad hoc per coordinare gli interventi

La tabella di marcia per Anas e concessionari: censimento entro tre mesi, ispezioni e analisi dei rischi entro 6-18 mesi

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di M.Fr.

A seconda dell'epoca della messa in esercizio delle gallerie di strade statali e autostrade, gestori e titolari di queste opere d'arte (cioè Anas e concessionari) dovranno attuare le indicazioni delle linee guida specifiche appena pubblicate dal Mims e approvate con un decreto uscito sulla Gazzetta del 23 agosto scorso. A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del decreto, il Mims ha pubblicato sul sito istituzionale anche il testo integrale delle linee guida, che in Gazzetta erano solo richiamate.

A dettare la tabella di marcia è lo schema che si legge alla pagina 82 delle linee guida, che assegna un tempo massimo sia per effettuare il censimento delle opere, sia per intervenire con i due livelli di azioni previste: "Ispezioni iniziali e schede di difettosità" e "Analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale". Le azioni sono indicate rispettivamente nei paragrafi 3 e 4 delle linee guida. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto occorre completare il censimento. Il termine è unico per tutte le gallerie. Diverso il timing per l'intervento vero e proprio di ispezione e analisi del rischio. A fare la differenza è in questo caso la data di entrata in esercizio dell'opera. Più la galleria è datata e più rapidamente bisogna intervenire. Per le gallerie aperte prima del 1970 le linee guida danno tempo sei mesi. Per quelle aperte nel ventennio successivo (1971-1990) c'è un anno di tempo. Per tutte le altre (aperte dal 1991 in poi) il tempo massimo è di un anno e mezzo. L'intervento deve invece essere immediato se il gestore, nel corso delle ispezioni periodiche comunque previste, ha già rilevato una situazione che lo richiede.

«Le tempistiche indicate - si precisa infatti nelle linee guida - non sono applicabili alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione della necessità di interventi, dell'immediato avvio della loro programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza». L'attuazione delle misure necessarie ad assicurare o ripristinare le condizioni di sicurezza avranno un nome e un cognome. Il gestore dell'opera infatti, «entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto di adozione» deve nominare un apposito «responsabile di galleria».

«Il responsabile della galleria - spiega il testo - provvederà al coordinamento per la programmazione delle varie fasi, comprese le attività di indagine e progettazione che si riconoscessero necessarie, nonché per l'attuazione del piano di manutenzione integrato sulla base delle indicazioni delle presenti Linee guida». «Sarà compito del Gestore, inoltre, vigilare sulle attività svolte dal Responsabile della galleria mediante la predisposizione di quanto necessario a garantire la sicurezza della circolazione». «Sarà cura del responsabile - si legge ancora alla pagina 78 delle linee guida - programmare le attività previste dalle linee guida, curando il coordinamento fra fase di ispezione e giudizio esperto cui potranno concorrere gli specialisti afferenti le varie discipline di interesse per le
specifiche gallerie».

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