Fisco e contabilità

Sindaci neoeletti alla prova del documento unico di programmazione 2020-2022

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di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

A luglio gli uffici economico-finanziari degli enti locali hanno in scadenza diversi importanti atti programmatori che , di conseguenza, coinvolgono anche i relativi organi di revisione. Nei Comuni che sono stati interessati dalla recente tornata elettorale anche i Sindaci potranno essere chiamati in causa, in prima persona, se non si sono già liberati dall'incombenza di presentare Consiglio comunale le linee programmatiche di mandato come previsto dall'articolo 46 del Tuel.

Equilibrio di bilancio e Dup
L'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio con l'eventuale assestamento e il documento unico di programmazione sono i due obiettivi da concretizzare per fine luglio.
Di «salvaguardia e assestamento» si è occupato, sempre su questa rubrica, il collega Pierluigi Rupolo nelle scorse settimane: oggi affrontiamo il tema del documento unico di programmazione cercando di individuare le novità e le difficoltà operative e procedurali con un occhio di riguardo per le nuove amministrazioni.
È ineludibile il fatto che esista una stretta relazione tra Dup e linee programmatiche di mandato. Il «principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio» al punto 8.1 è chiarissimo: «la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente».
Lo stesso principio contabile prevede altresì che entro il 31 luglio di ciascun anno la giunta presenti al consiglio il documento unico di programmazione (Dup) e che se in tale data «risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del Dup, il Dup e le linee programmatiche di mandato sono presentate al consiglio contestualmente».

Le tappe
La prima verifica da fare sarà analizzare le disposizioni statutarie e laddove il testo dovesse prescrivere un termine di 60 giorni dall'insediamento per la presentazione delle linee programmatiche, i Sindaci si vedranno costretti ad anticipare tale adempimento e predisporlo «contestualmente» alla presentazione del Dup e quindi entro il 31 luglio.
L'altro problema da affrontare sarà quello di come rendere omogenei gli indirizzi strategici dettati dalle linee programmatiche con la sezione strategica del Dup. Rammentiamo che in tale «sezione» l'ente deve avere come obiettivo principale «individuare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato».
Tale compito dovrebbe risultare abbastanza agevole nelle amministrazioni obbligate al Dup ordinario. Il documento previsto per gli enti di maggior dimensione già prevede una «sezione strategica» dedicata nella quale illustrare quelli che sono gli obiettivi di lunga durata dell'ente riservando alla sezione operativa quei contenuti programmatici di periodo più breve a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici.

I piccoli Comuni
I Comuni di piccole dimensioni, con meno di 5mila abitanti, ora che con tutta probabilità sono stati liberati, da un emendamento al decreto crescita, dall'incombenza di dover predisporre il conto economico patrimoniale sul rendiconto 2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 19 giugno 2019) si dovranno invece confrontare, per il secondo anno, con le novità di semplificazione previste dal Dm 18 maggio 2018.
Tale decreto, lo ricordiamo, ha modificato i contenuti del documento semplificato, previsto al punto 8.4 del principio contabile 4/1, prevedendo tra l'altro l'esordio per i micro Comuni (con meno di 2mila abitanti) di un Dup super semplificato.
Nello schema semplificato e super semplificato, proposto nell'appendice tecnica al decreto, l'assenza di una formale suddivisione tra sezione strategica (Ses) e sezione operativa (SeO) non significa affatto che quest'ultimi possano eludere il confronto con le linee programmatiche. Anche in questo caso il principio contabile al punto 8.4 è chiaro: il Dup deve individuare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
L'organo di revisione economico finanziario deve tenere in debito conto queste considerazioni. Proprio nelle ultime settimane il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un volume che raccoglie i nuovi «Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione». L'attenzione sul Dup è posta al punto 3.2.1 nel quale si prevede che l'organo di revisione debba esprimere su tale documento un proprio parere attestando la coerenza, l'attendibilità e la congruità, oppure rilevando eventuali criticità in merito, facendo attenzione, riportano testualmente i principi, a verificare «la coerenza interna ed esterna del documento, anche con riferimento al programma di mandato (sul quale l'organo di revisione non è tenuto a esprimere il parere)».
Sul sito www.ancrel.it è pubblicato il «parere dell'organo di revisione sul DUP 2020 – 2021»nella quale, al termine dei dovuti controlli e riscontri, il revisore sarà chiamato a «esprimere un parere sulla coerenza del Dup con le linee programmatiche di mandato e la programmazione operativa e di settore».

(*) Coordinatore commissione enti locali e no profit Odcec Tivoli e consigliere nazionale Ancrel

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